

E’ stata pubblicata sul sito Aams la circolare Prot. n 2073/Strategie/UCA del 20 luglio 2010 concernente l’esercizio e la raccolta del gioco da remoto, che sancisce la separazione tra rete fisica di raccolta di gioco e rete telematica decretando, pertanto, la fine dei totem, che sono illegali e da sequestrare comunque.
È questo il messaggio chiaro e non equivocabile della circolare Aams.
La circolare infatti fa il punto della situazione sulla normativa il cui contenuto si cerca di riportare nel modo più semplice possibile.
Dopo il decreto incentivi e la legge Comunitaria 2008 (il testo attuativo è stato nuovamente notificato alla Commissione Europea e dovrebbe essere definitivo dopo il mese di ottobre 2010) il quadro normativo è cambiato.
In pratica la Circolare descrive che la conseguenza di questa separazione deve essere riassunta in questi termini:
– nei locali dove si raccolgono scommesse o altri giochi pubblici in denaro ci devono essere innanzitutto la concessione Aams e inoltre la licenza di polizia (art. 88 Tulps): è regolare la posizione di chi raccoglie tali giochi per incarico del concessionario;
– che non possono esercitarsi giochi telematici nella rete fisica; infatti nei locali autorizzati dalla concessione e che possono raccogliere giochi pubblici non è possibile installare apparecchiature per la raccolta di gioco con modalità telematiche;
– che al momento, dopo la sentenza del Consiglio di Stato 2841 del 12 maggio 2010, sono in vigore le limitazioni per i punti di ricarica previsti nel decreto del 25 giugno 2007 che di fatto limita alla sola operazione di ricarica del conto di gioco, la promozione del gioco che si fa per le concessionarie, specificando che il locale dove ciò è possibile è indicato espressamente nel contratto con il concessionario e deve essere un locale dove si esercita altra attività principale (non si può di fatto aprire una vera e propria agenzia sotto le mentite spoglie di un punto di commercializzazione);
– devono essere rispettati anche per le ricariche (unica attività possibile presso il puto di commercializzazione) gli obblighi delle norme antiriciclaggio;
Ma soprattutto la Circolare Aams precisa che dalla distinzione e netta divisione tra rete telematica e fisica deriva che none esiste alcuna ipotesi di totem regolare; infatti non sono ammesse:
– le apparecchiature per partecipare al gioco telematico presso i luoghi di commercializzazione;
– neanche presso i punti di raccolta fisica (Corner, Agenzie, Negozio di gioco, Bingo);
– neanche le apparecchiature per i giochi promozionali (sono sempre ritenute irregolari le postazioni per collegarsi ad un gioco promozionale in quanto nell’applicare la norma comunitaria in materia lo stato italiano si è sempre riservato, e la stessa direttiva comunitaria lo permetteva, di non autorizzare i giochi d’azzardo, solo apparentemente con finalità promozionali) ovunque installate.
In pratica la Circolare indica agli organi preposti al controllo che devono essere effettuati i sequestri penali di qualunque apparecchiatura per il gioco telematico presso qualunque tipo di locale.
