E’ stato publbicato in gazzetta Ufficiale il Decreto Aams datato 20 aprile che arreca modifiche al decreto 8 novembre 2005 concernente le regole tecniche degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.
Decreta:
Art. 1
1. Nel decreto direttoriale 8 novembre 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 2, la definizione di cui alla lettera d) è sostituita dalla seguente:
«per abilita’, la capacita’ fisica, mentale o strategica con cui il giocatore adegua la propria azione agli eventi di gioco di volta in volta proposti dall’apparecchio, al fine di conseguire il risultato piu’ favorevole della partita»
b) all’art. 7, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tali convenzioni, per ciascuna verifica tecnica, devono prevederne la conclusione entro un obbligatorio termine massimo di 30 giorni dalla data di consegna dell’apparecchio, nonche’ l’importo massimo della tariffazione, proporzionato al costo dell’apparecchio oggetto della verifica.»
c) all’art. 7, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«6. Con riferimento al modello di apparecchio il cui funzionamento e’ finalizzato a simulare le principali manifestazioni sensoriali di un’esperienza reale, quali sarebbero percepite dal giocatore se fosse veramente nella situazione rappresentata, la verifica tecnica di cui al comma 1 puo’ essere effettuata esclusivamente mediante esame della scheda esplicativa e del registro delle manutenzioni, redatti secondo le modalita’ previste dagli articoli 4 e 5. Per tali apparecchi, AAMS, per ragioni di economicita’ e ragionevolezza, consente che la verifica tecnica avvenga in assenza della presentazione dell’esemplare del modello di apparecchio da parte dell’importatore e del produttore del medesimo apparecchio.
Entro il 1° marzo di ciascun anno, AAMS con proprio decreto direttoriale individua le tipologie di apparecchi per i quali operano le disposizioni di cui ai precedenti periodi.»
Roma, 20 aprile 2011
(pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 maggio
Il direttore generale: Ferrara
