Secondo quanto stabilito dal DM 185/2007, il 18 febbraioscadono i termini per liscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, obbligo che spetta ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che si riporta integralmente.
Produttore: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di
comunicazione a distanza di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è
considerato produttore se lapparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nellambito di unattività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente allesportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).
Il decreto prevede una fase transitoria finalizzata a garantire il passaggio di consegne graduale e progressivo dai Comuni ai produttori; in questa fase, che termina il 31 dicembre 2007, i Comuni continuano a gestire i RAEE, però a fronte di un contributo economico a carico del settore della produzione, che così copre parte delle spese di gestione del sistema e la realizzazione di nuove eco-piazzole dove conferire questi rifiuti.
Dal 1° gennaio 2008 il sistema prenderà definitivo avvio e saranno i produttori, organizzati in consorzi o sistemi collettivi, direttamente responsabili della gestione di questi rifiuti.
Il Registro dei produttori
Il decreto regolamenta l’iscrizione e la gestione del Registro dei soggetti che concorrono alla
gestione dei rifiuti da AAE (RAEE).
Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo del ministero
dell’Ambiente, e si avvale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
I dati del Registro sono raccolti dalle Camere di Commercio che garantiscono la trasmissione
delle informazioni raccolte attraverso l’interconnessione telematica. Gli standard per la trasmissione
dei dati sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n.185/2007,
ovvero entro il 20 dicembre 2007, tramite apposito accordo tra il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, l’APAT e l’Unione nazionale delle Camere di commercio italiane.
L’iscrizione al Registro è effettuata, esclusivamente per via telematica ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, dal produttore, presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa.
Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.
Gli oneri relativi all’istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato.
Obblighi stabiliti dal Dlgs 151/05
A livello europeo le normative riguardanti i RAEE fanno riferimento alla Direttiva n.2002/96/CE, recepita in Italia con il Decreto legislativo n.151 del 25 luglio 2005. Tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno sottostare agli obblighi stabiliti dallŽarticolo 13 del Dlgs 151/05.
Il decreto impone la limitazione e l’eliminazione di alcune sostanze presenti nei RAEE:
dal 1° luglio 2006 sono banditi piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e etere di difenile polibromurato.
Entro il 31 dicembre 2008, inoltre, dovrà essere raggiunta una soglia di raccolta differenziata
di RAEE pari ad almeno 4 Kg l’anno pro capite.
Per i rifiuti informatici e della telefonia, il decreto impone ai produttori entro il 31 dicembre 2006, una percentuale di recupero pari almeno al 75% del peso medio per apparecchio, nonché una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari
almeno al 65% del peso medio per apparecchio.
I produttori di apparecchi elettrici ed elettronici non potranno vendere prodotti contenenti
sostanze pericolose, e ci saranno precisi obblighi di informazione del consumatore, riassunti
nellŽarticolo 13 del Dlgs 151/05.
Pertanto, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce (allinterno delle
istruzioni per lŽuso delle stesse) adeguate informazioni concernenti:
1. lŽobbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
2. i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore
lŽapparecchiatura allŽatto dellŽacquisto di una nuova;
3. gli effetti potenziali sullŽambiente e sulla salute umana dovuti sia alla presenza di sostanze
pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche sia ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse.
Tutti i RAEE dovranno avere impresso un cassonetto barrato, facilmente visibile e indelebile.
I produttori dovranno offrire tutti gli strumenti necessari per un corretto smaltimento degli apparecchi elettronici; avranno lŽobbligo di predisporre la raccolta separata dei RAEE,
demandandola a terzi oppure consorziandosi
nb: Dal 20 novembre è necessario applicare sugli apparecchi prodotti il simbolo del cassonetto barrato.
PER ULTIERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SITO http://www.registroaee.it/.
