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Il decreto sulle “targhe prova” degli apparecchi comma 6A

By 27 Marzo 2007No Comments

Decreto interdirettoriale 22 marzo 2007 – Procedure amministrative connesse alla verifica tecnica di conformità per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.

Premessa

Come è noto, il decreto 22 marzo 2007, del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, ha differito al 15 settembre p.v. i termini previsti dall’art. 2 del decreto interdirettoriale 19 settembre c.a., con riferimento al rilascio dei nulla osta di esercizio da parte di AAMS.

Tale differimento è motivato dal fatto che, sulla base delle risultanze delle prime verifiche tecniche effettuate sugli esemplari di modello dagli organismi di certificazione convenzionati con AAMS e delle conseguenti valutazioni dei tecnici del partner tecnologico pubblico SOGEI, è stata rappresentata la necessità di procedere, al fine di conseguire il più alto livello possibile di sicurezza degli apparecchi e della relativa rete telematica di gestione, oltre che a prove mediante strumenti e procedure di simulazione, anche ad un numero rilevante di prove funzionali di esercizio degli esemplari di modello in condizioni di effettivo funzionamento presso punti di vendita, distribuiti anche a livello territoriale, e collegati alla rete telematica di AAMS.

Tale motivazione, invero, introduce il disposto del secondo comma dell’articolo unico del decreto in commento, laddove è previsto che AAMS rilasci una specifica autorizzazione provvisoria alla installazione degli esemplari di modello in condizioni di effettivo funzionamento presso punti vendita collegati alla rete telematica. In definitiva, dunque, le prove funzionali degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), presso esercizi e punti vendita di gioco, si collocano nell’ambito della verifica tecnica di conformità condotta sull’esemplare di modello.

Nel merito, occorre rammentare che la previsione di una fase di “test sul campo”, richiesta anche dalle associazioni maggiormente rappresentative della filiera produttiva e distributiva degli apparecchi con vincita in denaro, contribuisce a consolidare, da un lato, le principali caratteristiche funzionali inerenti alla tecnologia delle newslot novellate dall’art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S. e, dall’altro, anche gli aspetti più propriamente commerciali connessi al gradimento degli apparecchi da parte dei consumatori.

Tale strumento amministrativo, tuttavia, va contemperato con il bisogno di garantire la riscossione delle imposte erariali, comunque dovute, per gli apparecchi testati nel “periodo di prova”. Appare evidente, dunque, che l’attivazione di tale prassi amministrativa non può che accomunare i diversi soggetti della filiera in una responsabilità solidale, ad iniziare dal concessionario di rete quale soggetto d’imposta del PREU.

Per quanto fin qui premesso, rammentando che con le circolari n. 3/Giochi/ADI/2006 del 12 ottobre 2006 e n. 1/Giochi/ADI/2007 del 23 gennaio u.s., sono state impartite, rispettivamente, disposizioni concernenti la fase di accreditamento definitivo dei produttori delle schede di gioco e la verifica tecnica di conformità degli esemplari di modello a cura degli organismi di certificazione convenzionati con AAMS, si definiscono, di seguito, le procedure amministrative relative alla gestione degli apparecchi in questione.

Richiesta di autorizzazione provvisoria all’installazione di apparecchi per l’espletamento di prove funzionali in esercizio

Così come indicato dall’art. 2, comma 2, del decreto citato in oggetto, AAMS rilascia una specifica autorizzazione limitata al periodo di prova degli apparecchi in commento. Tale “autorizzazione provvisoria”, dunque, può essere richiesta – per evidenti motivi di organizzazione logistica del processo nella fase di start-up – solo per gli esemplari di modello per i quali è stato presentato il Modulo RVC/6 per la verifica tecnica di conformità alla data di emissione della presente circolare.

Tale richiesta, invero, è avanzata a cura del produttore/importatore dell’apparecchio mediante il Modulo RTP/6 (Allegato 1), all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Direzione per i Giochi – Ufficio 12° – Via della Luce 34-A/bis 00153 ROMA.

Il citato Modulo, correttamente compilato e sottoscritto da ciascun soggetto interessato in relazione alla propria parte di competenza (produttore della scheda di gioco, produttore/importatore dell’apparecchio e concessionario di rete), contiene, oltre alle informazioni concernenti la verifica dell’esemplare di modello, quelle attinenti alla corretta identificazione associativa tra apparecchio e scheda di gioco.

Inoltre, il Modulo riporta l’indicazione del concessionario deputato alla gestione dell’apparecchio nella fase di test, nonché il relativo luogo di ubicazione. Al riguardo, si rammenta che, per la corretta gestione degli apparecchi in fase di test, il concessionario deve soddisfare due condizioni preliminari:

1. l’esercizio ove è ubicato l’apparecchio deve essere stato precedentemente censito dal concessionario e deve, quindi, essere provvisto del codice AAMS attribuito dall’Amministrazione;

2. il P.d.A. nell’esercizio, a sua volta, deve essere stato censito anch’esso (vale a dire già dichiarato dal concessionario) nonché idoneo alla gestione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.

L’esemplare di modello di apparecchio per il quale si intende ottenere l’autorizzazione provvisoria alla installazione per fini di test, deve essere stato presentato ad uno degli organismi di certificazione convenzionati con AAMS e, nel contempo, alla data di emissione della presente circolare, il relativo Modulo RVC/6 deve essere stato acquisito dall’Amministrazione.

In tale circostanza, il suddetto organismo procede ad una preventiva, verifica dell’esemplare in questione, secondo apposite linee guida predisposte dall’Amministrazione su indicazione del partner tecnologico Sogei, limitatamente alle funzionalità ivi indicate.

L’acquisizione dell’esito positivo della summenzionata verifica, a cura dell’Ufficio 12° della D.G. di AAMS 1, abilita, l’Ufficio medesimo, alla stampa di un atto autorizzatorio provvisorio per l’installazione dell’apparecchio durante il periodo di prova considerato.

Il codice identificativo temporaneo attribuito all’apparecchio è inviato al produttore/importatore dell’apparecchio per il successivo inserimento nell’apposito contatore (CODEID).

L’acquisizione dell’esito della verifica anzidetta, attiva, peraltro, uno speciale messaggio – tramite P.E.C. – inviato al produttore della scheda di gioco (già dichiarato nel citato Modulo RTP/6 ) – che lo abilita a ritirare, presso il predetto Ufficio 12° di AAMS, la smart card di esercizio per l’esemplare di modello presentato per la verifica preliminare e per il quale l’organismo di certificazione ha rilasciato esito positivo.

Il messaggio in questione è corredato da un file contenete l’identificativo della smart card assegnata e la relativa chiave di cifratura.

Il produttore della scheda di gioco ritira, quindi, il citato sistema di controllo, dopodiché: