Comunicazioni ai Soci

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLA FASE TRANSITORIA DEL CONTINGENTAMENTO

By 2 Febbraio 2011Marzo 29th, 2026No Comments

Con riferimento alla circolare Aams n. 2011/3263/Giochi/ADI concernente gli adempimenti connessi all’emanazione della Legge di Stabilità 2011, si ritiene opportuno precisare e sottolineare quanto segue:

– come già anticipato in via di primo commento alla normativa entrata in vigore il 01 gennaio 2011 (l. stabilità 2011) fino alla emanazione di un nuovo regolamento di Aams si applicano le regole già note di cui ai decreti del 2003 e 2007;
circolare_legge_di_stabilita_2011-1.pdf
circolare_legge_di_stabilita_2011-2.pdf
circolare_legge_di_stabilita_2011-3.pdf

– fino a quando il nuovo decreto non sarà emanato chiunque mantiene installati apparecchi in eccedenza dovrà pagare 300 € mensili per ogni apparecchio;

– come già rilevato nella rivista Automat, la somma di 300 € mensili non è dovuta a titolo di sanzione, ma ad altro titolo: la circolare allegata qualifica la predetta somma quale contributo (da ritenersi, se tale linea interpretativa risulterà confermata, come pagamento fiscalmente deducibile);

– a livello operativo la circolare in commento differenzia due fasi di effettuazione dei controlli; in base a quanto già rilevato in data 18 gennaio 2011, sarà intanto richiesto ai concessionari di pagare per gli apparecchi in eccedenza (dato che già risulta dai tabulati del 18.01.2011) rispetto ai limiti massimi per tipologia (ad esempio se in un locale tipo bar risultano oltre 4 apparecchi sarà chiesto il pagamento per l’eccedenza rispetto a 4 che è limite massimo per la tipologia bar);

– durante questa fase i concessionari inviano tutti i dati (ed eventuali modifiche e spostamenti) ad Aams ogni 15 giorni (fino al 30 aprile 2011), che dovranno integrare gli elenchi con l’indicazione della grandezza effettiva di ogni singolo locale;

– in base a quanto risulterà anche in relazione alle dimensioni, Aams richiederà ai concessionari le somme dovute per gli apparecchi mantenuti installati in eccedenza rispetto ai mq di superficie di ogni singolo locale;

– indipendentemente da quando Aams avrà verificato il superamento del limite, il pagamento è dovuto dal 1 gennaio 2011 per ogni apparecchio in eccedenza (esempio: risulta nel corso del mese di marzo che nel singolo bar sono installati dal mese di gennaio 3 apparecchi e il limite massimo in base alla superficie è di 2, sarà richiesto il pagamento di 300€ mensili dal 1 gennaio); pertanto, si ribadisce che i pagamenti relativi al mese di gennaio vanno in ogni caso effettuati.

– il pagamento è chiesto al concessionario, la legge prevede che gestore e esercente siano tenuti in solido al pagamento;

– per non pagare, la soluzione è quella di adeguarsi e quindi rimuovere gli apparecchi in eccedenza: l’apparecchio eccedente deve essere rimosso ENTRO LA FINE DEL MESE per non essere obbligati a pagare per l’intero mese successivo (infatti è sufficiente che l’apparecchio in eccedenza risulti installato anche per un solo giorno nel corso del mese per essere obbligati a pagare per tutto il mese);

Come già detto per il superamento dei limiti numerici non è quindi più applicabile la sanzione amministrativa, a favore dei comuni, per violazione della licenza, pertanto in caso di verbali per superamento dei limiti numerici la Segretaria è a disposizione degli associati per accogliere segnalazioni e verificare le possibili soluzioni in ordine alle fattispecie concrete segnalate.

Si sottolinea infine che non è ancora decaduto l’obbligo di offrire apparecchi alternativi e che restano ad oggi vigenti le ulteriori prescrizioni dettate nei decreti del 2003 e 2007.

Infine rimane da chiarire la modalità di verifica e di pagamento tra i soggetti tenuti in solido, aspetto sul quale la Sapar è già al lavoro per risolvere definitivamente ogni dubbio