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Gli emendamenti al DL sul gioco telematico

By 20 Ottobre 2008No Comments

Si propone di seguito il testo degli emendamenti presentati in data odierna al decreto di conversione al D.L. 149/08, inizialmente concepito per concedere la proroga della gestione del Superenalotto, ma poi trasformatosi – con il maxiemendamento presentato dal Governo – in una misura generale che ridisegna la normativa sul gioco telematico.

A.C. 1707-A

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

Relatore: CONTE.

N. 1.

Seduta del 21 ottobre 2008

ART. 1.

(Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto).

Al comma 1, le parole: 10 luglio 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

1. 1. Fluvi, Marchignoli, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 luglio 2009 con le seguenti: 31 marzo 2009.

1. 2. Fluvi, Marchignoli, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 1-bis.

(Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse).

Sopprimerlo.

1-bis. 10. Occhiuto, Galletti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui al presente comma e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali in atto contro l’Amministrazione dello Stato.

1-bis. 11. Messina, Barbato.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

*1-bis. 5. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

*1-bis. 6. Occhiuto, Galletti.

Sopprimere il comma 6.

**1-bis. 7. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimere il comma 6.

**1-bis. 8. Occhiuto, Galletti.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: quota parte aggiungere le seguenti: , pari al 20 per cento,

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; quota parte pari al 10 per cento delle risorse del predetto fondo è destinata al finanziamento della lotta contro la criminalità organizzata.

1-bis. 12. Messina, Barbato.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: può essere destinata fino alla fine del comma con le seguenti: è destinata, con decreto del Ministro dell’economia e della finanze, al mantenimento del monte premi e delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli in linea con quello dell’anno 2007, fino al riassetto del settore ippico attraverso la revisione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riservata all’entrata del bilancio dello Stato. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, rilevate annualmente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate all’incremento del monte premi e delle provvidenze all’allevamento dei cavalli. L’importo del monte premi non può in ogni caso essere variato in diminuzione da parte dell’UNIRE fino al momento in cui non venga raggiunta la neutralità fiscale fra tutte le scommesse ed i giochi. La disciplina dei giochi e scommesse ippiche è adeguata con i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, al fine del mantenimento del monte premi al traguardo in misura pari a quello storicizzato al 31 dicembre 2007, anche a mezzo di adeguamenti in riduzione dei prelievi fiscali sulle scommesse ippiche o dei corrispettivi dei concessionari dì raccolta scommesse, necessari all’integrazione dei fondi per la salvaguardia del predetto monte premi.

1-bis. 15. Marinello.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto è altresì individuata una quota del fondo da destinare alle finalità di cui ai commi 337 e 340 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

1-bis. 13. Occhiuto, Galletti.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto è individuata una quota del predetto fondo da riversare allo stato di previsione del Ministero dell’interno, missione Ordine pubblico e sicurezza.

1-bis. 14. Occhiuto, Galletti.

ART. 1-ter.

(Esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia).

Sopprimerlo.

1-ter. 5. Occhiuto, Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) gioco del lotto;

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Su autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), è consentita, oltre che agli attuali concessionari unici, ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione hanno obbligo di dare licenza con la previsione di un aggio superiore almeno dell’1 per cento rispetto a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), che chiedono, previa licenza dei concessionari unici, l’autorizzazione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all’esercizio e alla raccolta a distanza, versano all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:

a) euro 50.000 per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) euro 100.000 per lotterie ad estrazione istantanea e differita;

c) euro 1.000.000 per il gioco del lotto.

1-ter. 17. Occhiuto, Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) gioco del lotto;

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione ovvero aggiudicatari per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

1-ter. 18. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) gioco del lotto;

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Su autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), è consentita, oltre che agli attuali concessionari unici, ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione hanno obbligo di dare licenza con la previsione di un aggio superiore almeno dell’1 per cento rispetto a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

1-ter. 19. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) gioco del lotto;

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), che chiedono, previa licenza dei concessionari unici, l’autorizzazione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all’esercizio e alla raccolta a distanza, versano all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:

a) euro 50.000 per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) euro 100.000 per lotterie ad estrazione istantanea e differita;

c) euro 1.000.000 per il gioco del lotto.

1-ter. 6. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, dopo le parole: n. 383, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

1-ter. 7. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Su autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), è consentita, oltre che agli attuali concessionari unici, ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione hanno obbligo di dare licenza con la previsione di un aggio superiore almeno dell’1 per cento rispetto a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

1-ter. 11. Occhiuto, Galletti.

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: ovvero operativa.

1-ter. 10. Messina, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), che chiedono, previa licenza dei concessionari unici, l’autorizzazione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all’esercizio e alla raccolta a distanza, versano all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:

a) euro 50.000 per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) euro 100.000 per lotterie ad estrazione istantanea e differita.

1-ter. 21. Occhiuto, Galletti.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

1-ter. 8. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) accesso dei giocatori italiani all’offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), esclusivamente attraverso i siti internet registrati con il suffisso «.it» dei concessionari autorizzati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato.

1-ter. 9. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) trasmissione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco e ai relativi saldi.

1-ter. 12. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 9, lettera e) sostituire le parole: dal verificarsi dell’evento con le seguenti: dalla certificazione del risultato dell’evento.

1-ter. 13. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimere il comma 11.

1-ter. 14. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Sono vietate le scommesse raccolte a distanza, ed in qualsiasi forma, sulle manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti cui si applicano le disposizioni agevolative di cui all’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del 3 luglio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze, in considerazione del fatto che in tali manifestazioni non vi è alcun contenuto sportivo e che quello agonistico, pur presente, risulta marginale rispetto al carattere prevalente di natura storica, culturale e rievocativa che le stesse assumono.

Conseguentemente, al comma 15, lettera a), dopo le parole: di cui al comma 9 aggiungere le seguenti: ed al comma 14-bis.

1-ter. 15. Ceccuzzi.

Al comma 15, lettera a), sopprimere la parola: , b).

1-ter. 16. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 1-quater.

(Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito).

Sopprimerlo.

*1-quater. 5. Occhiuto, Galletti.

Sopprimerlo.

*1-quater. 6. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-quater. – 1. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogata.

1-quater. 7. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

1-quater. 9. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-quater. – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’interno, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare la sperimentazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

1-quater. 8. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D’Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l’articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies. (Scommesse presso gli sportelli all’interno degli ippodromi). – 1. All’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, le parole: «limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono» sono soppresse.

1-quater. 05. Vannucci.