Vista la confusione creata da organi di informazione di settore, che hanno dato acriticamente spazio, ingenerando ingiustificate preoccupazioni negli operatori, alle più disparate e spesso non qualificate opinioni in materia di esenzione iva degli incassi di cui alla raccolta del gioco operato mediante apparecchi di cui al comma 6 dellart. 110 Tulps, lavv.Bloise ha predisposto una nota pubblicata nellAREA RISERVATA del presente sito (sezione Documentazione Fiscale).
La nota ribadisce che le attività omogenee alla raccolta, svolte sia dal gestore che dallesercente per conto del concessionario, godono dellapplicazione dellesenzione di cui allart.10 della legge Iva, in quanto attività riservata allo Stato, che la esercita mediante concessionari.
La trattazione, nel ripercorrere le principali norme di riferimento, ivi compreso il cosiddetto Decreto terzi raccoglitori, nel quale è specificato il significato del termine di attività omogenee alla raccolta delle giocate, dà particolare risalto ai contenuti della circolare Agenzia Entrate 21/E 2005, in base alla quale la Sapar ha orientato i propri associati sulle seguenti direttrici:
– l’esercente deve avere un contratto con il concessionario (cosicché anche lattività da questi svolta è inquadrabile con certezza nel rapporto concessorio);
– nelle ricevute o fatture (rectius "dichiarazioni di incasso") l’esercente attesta che riceve la somma dal concessionario ma per mano del gestore (che ha nel contratto con il concessionario un mandato gratuito a versare tale somma per conto del concessionario stesso).
Di conseguenza, la Sapar rimane nella piena convinzione che il caso sollevato da una Tenenza della GdF in una località del Nord-Est, contestando il mancato versamento dellIva da parte degli esercenti per la loro quota parte, con le relative osservazioni portate a sostegno di tale tesi, non abbia fondamento.
