Molti comuni richiedono l’allegazione alla DIA di copia dei nulla osta degli apparecchi da installare o la comunicazione di eventuali variazioni di apparecchi della stessa tipologia. Si tratta di una richiesta infondata e che trae origine dalla precedente formulazione normativa: a seguito della modifica dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni comma 6 che prevede che:
<<Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni>>
l’allegazione dei nulla osta non è più necessaria per l’ottenimento della licenza: precedentemente era necessario il possesso del nullaosta per ottenere la licenza, ora il rapporto tra licenza e nulla osta è stato invertito.
Deve essere sottolineato che la comunicazione al Comune della copia dei nullaosta serviva a verificare l’esistenza dei nulla osta per ogni apparecchio installato per fini di pubblica sicurezza: questo controllo è superato dal fatto che oggi è fatto obbligo di esporre il nulla osta su ogni apparecchio e la mancata esposizione è punita con una sanzione specifica dall’art. 110 comma 9 lettera f):
<<nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio>>.]
