Modulistica

Modello DIA gestore – 2 Avvio attività

By 28 Novembre 2010No Comments

Denuncia di inizio attività in edilizia

 

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è un atto amministrativo che, nel mondo dell’edilizia, ha rappresentato, per tutto il primo decennio del secolo, uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.

La D.I.A. nacque, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all’art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti a presentare una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere, un architetto, perito edile, dottore agronomo o un geometra iscritto al relativo albo professionale) […] che asseveri le opere da compiersi […]".

In seguito, la D.I.A. è diventata uno strumento estremamente potente, che è servito alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di vigilanza sull’attività edilizia che si svolgeva sul proprio territorio. Con una D.I.A., infatti, si poteva ristrutturare il proprio appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse presente un piano particolareggiato.

La D.I.A. è ancora oggi regolamentata nel Testo Unico dell’Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all’art. 22 e 23 ne descrive il potere e i limiti.

Ma con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, la D.I.A. è stata sostituita dalla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La differenza principale sta nel fatto che, mentre con la D.I.A., per dare inizio alle opere, era necessario aspettare i 30 giorni necessari per il silenzio-assenso, con la S.C.I.A. i lavori possono cominciare subito dopo aver consegnato al Comune tutta la documentazione richiesta.