“L’atto limitativo del Sindaco di Trezzo sull’Adda è stato adottato nella completa assenza di specifica attività istruttoria. Il provvedimento si appalesa dunque viziato da eccesso di potere, nella figura sintomatica della carenza di istruttoria, e deve pertanto essere annullato, nella parte d’interesse per la società ricorrente”.
Con queste motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso presentato da una società del settore giochi contro il Comune di Trezzo sull’Adda in cui si chiedeva l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia dell’ordinanza del sindaco riguardo la disciplina degli orari delle attività commerciali per l’anno 2022 (fonte).
Come già successo per altri comuni, anche in questo caso sulle limitazioni orarie il Tar ha affermato che la limitazione dell’attività economica può essere attuata in base al principio di proporzionalità solo con atti adeguatamente motivati e non in base ad affermazioni astratte. Infatti, il sindaco di questo comune ha limitato gli orari di sale giochi e sale scommesse senza aver avuto un confronto con gli operatori del settore e senza aver effettuato una raccolta dati sulla dipendenza da gioco d’azzardo patologico nel territorio comunale.
Sulle limitazioni orarie il Tar dice che “emerge con chiarezza che non vi sono stati (a titolo esemplificativo) confronti con gli operatori del settore; non si è ricostruita la specifica realtà del territorio comunale con riferimento alla diffusione del gioco d’azzardo lecito, e delle patologie che lo stesso può causare; non sono stati coinvolti altri uffici comunali, potenzialmente in possesso di informazioni rilevanti (servizi sociali e sanitari, polizia municipale, ecc.); non risultano essere stati posti in essere approfondimenti sull’incidenza della ludopatia a Trezzo sull’Adda”. E soprattutto “il Sindaco ha invero individuato i limiti orari di apertura delle sale giochi sulla base di considerazioni astratte […] non declinate sulle particolari problematiche afferenti al gioco d’azzardo lecito”.
