Si comunica che, relativamente agli apparecchi senza vincita in denaro, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito i seguenti punti con circolare nr.14 del 26 Aprile 2022 consultabile al link allegato:
–Gli apparecchi per i quali la scadenza per la presentazione della autocertificazione è fissata al 30 Aprile 2022 (apparecchi 7 A e 7 C ante 2003 e meccanici ed elettromeccanici già installati al 1°Giugno 2021) e per i quali non sia stato ancora emesso il nulla osta, dal 1° Maggio 2022 e fino al 30 Giugno 2022 potranno restare installati in esercizio solo con l’apposizione di attestato di pagamento del nulla osta e del rfid (il rfid è necessario solo per gli apparecchi che ne sono sprovvisti).
-Per gli apparecchi 7 A e 7 C ante 2003 e meccanici ed elettromeccanici già installati al 1°Giugno 2021 non sarà possibile presentare le autocertificazioni successivamente al 30 Aprile 2022;
-Sarà comunque necessario, non appena dalla schermata riassuntiva delle pratiche risulti la disponibilità del nulla osta, ritirare con immediatezza il medesimo presso l’Ufficio Territoriale competente per territorio ed apporlo sull’apparecchio;
–Per gli apparecchi per i quali è stata presentata l’autocertificazione i nulla osta vanno ritirati entro il 31/12/2022 presso l’Ufficio Territoriale competente (anche se il Nulla osta e/o il Rfid sono stati pagati). In caso contrario gli apparecchi dal 1/1/2023 potranno essere installati solo a seguito di omologa. Al fine di sospendere il pagamento dell’Isi per il 2023 e tenere gli apparecchi in magazzino occorrerà richiedere il rilascio dell’attestato di detenzione.
Si ricorda che per gli apparecchi 7A e 7C ante 2003 i vecchi nulla osta decadono automaticamente dal 1°Maggio 2022 e non occorre riconsegnarli.
