REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2019, proposto da
Zuzena Julija, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Calabro e Giuseppe Milli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni Calabro in Lecce, Corte Gaetano Stella, n. 13;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
Ministero dell'Interno, Questura Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
nei confronti
A.S.D. "In Punta di Piedi", in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune, anche monocratiche ed inaudita altera parte (ex art. 56 c.p.a.):
- dell'ordinanza n. 296 del 26.02.2019, a firma del Dirigente del Settore “Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico” del Comune di Lecce, con la quale l'Amministrazione Comunale intimata ha ordinato alla ricorrente la chiusura immediata della Sala scommesse ippiche e sportive e VLT “Planet Bet di Zuzena Julija”, in considerazione del divieto sancito dall'art. 7 comma 2 della Legge Regionale Pugliese n° 43/2013;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi, ove occorresse:
- la nota prot. gen. 29606 del 25.02.2019 (recante “valutazioni inerenti le memorie difensive avverso il procedimento di Divieto Prosecuzione Attività sala giochi);
- la comunicazione di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell'esercizio di raccolta scommesse e installazione di VLT, datata 29.11.2018;
- il ricevuto dall'Ufficio procedente il 21.02.2019, richiamato nell'ordinanza impugnata;
il verbale di sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia Locale in data 3 ottobre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce, del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'Avvocato G. Milli, l'Avvocato G. Calabro, l’Avvocato L. Astuto, e l'Avvocato dello Stato M. Invitto;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che appare fondata ed assorbente la censura con cui la ricorrente deduce l’errata applicazione, al caso di specie, dell’art. 7, comma 2 della Legge Regionale pugliese 13 dicembre 2013, n. 43, in quanto:
- in linea generale:
- la citata norma regionale (nel prevedere che l’autorizzazione all’esercizio delle sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco - lecito - “non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”), appare riferirsi - con carattere di tassatività - a luoghi (tendenzialmente) aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi (“lato sensu”) pubblici o, comunque, attività di primario rilievo pubblicistico;
- non sembra, quindi, che il menzionato art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013 (norma di divieto e, quindi, di stretta interpretazione) includa nel novero dei cc.dd. “luoghi sensibili” anche le associazioni private (sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile);
- inoltre, considerato pure che il fenomeno della libera aggregazione privata è estremamente diffuso e capillare (nei più disparati settori), nonché a carattere contingente e “variabile” nell’organizzazione e nelle finalità (si pensi alle possibili modifiche statutarie, non soggette al controllo della P.A.), l’opposta interpretazione, rendendo oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione, potrebbe portare ad esiti “paralizzanti” dell’attività economica de qua, come quella svolta dalla ricorrente(comunque, lecita), con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale medesima;
- nella fattispecie concreta in esame, il “Centro di danza” gestito dall’Associazione Sportiva Dilettantistica controinteressata, essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra rientrare tra i cc.dd. “siti sensibili” di cui all’art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013;
- Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare, di cui in epigrafe, e per l'effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 ottobre 2019.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Anna Abbate, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Luisa Rotondano Enrico d'Arpe
I
