In relazione all’articolo “Video lotteries, non basta l’ok del questore” Marilisa Bombi” pubblicato su ItaliaOggi il 5 settembre, il Presidente Raffaele Curcio ha inviato alla testata medesima una nota di rettifica che è stata pubblicata il 6 ottobre.
Nella nota, il Presidente ha precisato che la circolare del ministro degli interni prot. 62332/12 del 24 agosto 2012 non attribuisce, contrariamente a quanto si legge nell’articolo, ai comuni e ai sindaci il potere di dettare norme in materia di gioco pubblico, ma chiarisce solo che gli stessi possono esclusivamente fissare regole in materia urbanistica, senza poter introdurre requisiti obbligatori in aggiunta o in deroga alle previsioni della normativa di pubblica sicurezza.
Ne consegue che, come rimarcato dalla suddetta nota del ministro e relativamente alle licenze per cui è esclusivamente competente il questore (con riguardo cioè alle sale scommesse e alle sale adibite all’offerta di gioco pubblico mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b del Tulps), il Comune non ha alcuna potestà relativamente al rilascio della licenza, fermo restando l’obbligo, da parte del titolare della medesima, una volta ottenuto il titolo autorizzatorio, di rispettare le prescrizioni urbanistiche fissate dall’Ente locale (caratteristiche dei locali, destinazione urbanistica, norme di igiene ecc).
Ciò in conseguenza della distinzione tra normativa del Tulps, relativa all’ordine pubblico ed alla sicurezza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117 della Costituzione, e normativa urbanistica che ricade invece nella competenza degli Enti locali. È pertanto destituito di fondamento il titolo dell’articolo in questione che afferma che in tema di videolotterie non basta l’ok del Questore in quanto la nota del ministro afferma espressamente che «… il rilascio dell’autorizzazione de quo non può in alcun modo essere subordinata alla verifica, da parte dell’Ufficio competente, della sussistenza di requisiti diversi da quelli previsti dal Tulps».
