Comunicazioni ai Soci

Chiarimenti sul contingentamento

By 13 Gennaio 2011No Comments

Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento dei soci appare opportuno evidenziare che, prima di dare corso ad alcune richieste pervenute dai concessionari in ordine alla applicazione della nuova normativa in materia di limiti massimi di apparecchi installabili presso pubblici esercizi, è necessario attendere i necessari chiarimenti da parte di Aams, anche a garanzia della uniformità di applicazione delle regole del “periodo transitorio”.

La Sapar sta già sollecitando nelle sedi competenti l’assunzione degli adempimenti necessari.
Al momento appare comunque utile per dare un contributo di chiarezza sui contenuti effettivi della nuova normativa evidenziare che la Legge di Stabilità 2011 – Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (G.U. n. 297 del 21-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 281) – ha cambiato i principi della materia.


FINO AL 31 DICEMBRE 2010

Il contingentamento comportava l’applicabilità di una sanzione amministrativa (€ 1.032,00 se pagata entro 60 gg) per violazione della licenza dell’esercente (art. 17 del Tulps) e l’obbligo di successiva rimozione dell’eventuale apparecchio eccedente o comunque di adeguamento alla regola violata (art. 17-ter).


DAL 1 GENNAIO 2011 E FINO AL NUOVO DECRETO AAMS


Art. 1 comma 81 lettera d) Aams può "consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell’ambito della organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza", rispetto ai limiti previsti dai vecchi decreti, previo pagamento "di una somma mensile pari ad euro 300, dovuta solidalmente da concessionari e terzi, per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6" in più.

In relazione a questa previsione che consideriamo “periodo transitorio” appare comunque utile un intervento interpretativo ed applicativo dell’Aams.


DOPO IL NUOVO DECRETO AAMS


Ci saranno tre mesi di tempo per adeguarsi (ma sempre pagando 300 euro di sanzione al mese fino al massimo a tre mesi).
Dopo questo termine non saranno ammesse deroghe: in questo caso è infatti prevista la sanzione fino a 1.000,00 euro ad apparecchio e la rimozione forzata da parte di Aams (a spese dei responsabili).
Responsabili violazioni contingentamento
Concessionario Gestore Esercente
La sanzione sarà poi fatta esclusivamente al Gestore ed all’Esercente se il Concessionario dimostra di non avere responsabilità.

In conclusione la violazione, dal 1 gennaio 2011, non è rilevante a fini di Pubblica Sicurezza (Tulps), ma è di tipo differente, infatti la sanzione che non è elevata al titolare della licenza di pubblico esercizio ma ai concessionari che possono, se ricorrono i presupposti, chiedere il rimborso ai terzi incaricati.
Decade quindi l’applicabilità per i fatti accertati dopo il 1 gennaio 2011 della sospensione della licenza.

In ogni caso ed a prescindere dagli specifici contenuti si raccomanda la stretta osservanza delle norme vigenti e l’adeguamento solerte a ogni nuova regola emanata dall’Aams.