[La normativa che prevede l’imposizione di un limite massimo di installabilità degli apparecchi non può che rivolgersi a tutti titolari di licenze degli esercizi in cui è possibile l’installazione e costituisce una limitazione e detta delle prescrizioni aggiuntive imposte nel pubblico interesse dall’Autorità di pubblica sicurezza.
Inquadrata la normativa come limitazione della licenza, ne consegue sul piano sanzionatorio, in caso di violazione, l’applicazione delle previsioni di cui agli dell’art. 17-bis c. 1 e 2 del Tulps (che prevede una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00 con PMR di € 1.032,00).
Conseguenze ulteriori si realizzano solo in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di adeguamento che segue l’eventuale rilevamento della sanzione amministrativa]
Inquadrata la normativa come limitazione della licenza, ne consegue sul piano sanzionatorio, in caso di violazione, l’applicazione delle previsioni di cui agli dell’art. 17-bis c. 1 e 2 del Tulps (che prevede una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00 con PMR di € 1.032,00).
Conseguenze ulteriori si realizzano solo in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di adeguamento che segue l’eventuale rilevamento della sanzione amministrativa]
