Comunicazioni ai Soci

Dove è possibile installare gli apparecchi di cui al comma 6a e 7 del Tulps?

By 30 Novembre 2010No Comments
[Per quanto attiene l’individuazione dei luoghi in cui è possibile procedere alla installazione di apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’art. 110 Tulps, mentre precedentemente era previsto che "L’installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera B, del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88", ora si ammette l’installazione in una sfera molto più ampia di luoghi, comprendendo "aree aperte al pubblico" oltre che "esercizi commerciali".

L’art. 110 Tulps c. 3: <<L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti>>.
La novella operata dalla stessa legge dell’art. 86 c. 3 Tulps prevede l’obbligo della licenza per la gestione per ognuno dei luoghi in cui è possibile l’installazione, con la clausola di chiusura di cui alla lettera C del medesimo comma: «la licenza è altresì necessaria: (…) c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 8