Comunicazioni ai Soci

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti alla Sapar

By 27 Settembre 2010No Comments

In risposta ad una richiesta di consulenza giuridica avanzata dalla Sapar, la Agenzia delle Entrate ha fornito una nota interpretativa sull’art.74 comma 6 Dpr 633/72, relativamente all’esercizio dell’opzione Iva per 5 anni e alla quantificazione della rettifica della detrazione Iva per beni ammortizzabili acquisiti mediante contratti di leasing ancora in essere al momento della revoca dell’ozpione.

Premesso che il contribuente ha la facoltà di optare per l’opzione Iva nei modi ordinari, e che l’opzione è valida per 5 anni, la Sapar ha chiesto se sia corretto revocare l’opzione per il regime ordinario, essendo trascorso il prescritto quinquennio.

Inoltre, tenuto conto dell’art. 19-bis2, comma 3 del medesimo Dpr, secondo cui “se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di destrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione”, la Sapar ha chiesto come quantificare la rettifica della detrazione Iva relativa a beni ammortizzabili acquisiti mediante contratti di leasing ancora in essere al momento della revoca dell’opzione.

La soluzione interpretativa prospettata dalla Sapar consiste nella possibilità di revocare l’opzione per il regime ordinario, decorsi 5 anni dal suo esercizio, osservando il disposto di cui all’articolo 19-bis2.
Infatti, l’ulteriore limite alla revoca dell’opzione (cui tuttavia fanno riferimento le istruzioni alla dichiarazione Iva) – in base al quale, nell’ipotesi di acquisto di beni ammortizzabili, l’opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della rettifica della detrazione Iva – è stato abrogato dall’art.17 Dlgs 26/02/99, n.60, recante l’istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate è che , una volta trascorsi 5 anni dall’esercizio dell’pzione per il regime ordinario, il contribuente sia libero di revocarla, osservando il citato art.19-bis2 per la rettifica dell’esenzione Iva

Con riguardo ai beni ammortizzabili acquisiti mediante leasing, ancora in essere al momento della revoca dell’ozpione, si osserva che gli stessi non possono annoverarsi, fino al loro riscatto, tra i beni di proprietà di chi li utilizza. E’ quindi il concedente, come titolare del diritto di proprietà del bene in oggetto, ad ammortizzarlo e a realizzare ricavi apri ai canoni che maturano, mentre l’impresa utilizzatrice deduce i canoni di competenza di ciascun periodo.
Ciò indipendentemente dal criterio di contabilizzazione dei cespiti in leasing adottato dal soggetto utilizzatore, e quindi anche nel caso in cui questi abbia utilizzato il cosiddetto “metodo finanziario” secondo il principio di contabilità internazionale IAS n.17, trattando contabilmente il bene come se fosse acquisito in proprietà.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 26/5/03 n.8292, la norma “riconosce la possibilità di dedurre le quote di ammortamento alla sola impresa concedente il bene”, come formale proprietario del bene stesso, e non all’impresa utilizzatrice.

Peraltro, ai sensi dell’art.3 comma 2, Dpr 633/72, i canoni corrisposti nei contratti di leasing si considerano corrispettivi dovuti per prestazioni di servizi, con l’obbligo per il concedente di applicare l’Iva ed emettere fattura.

Pertanto l’Agenzia ritiene che, con riferimento all’Iva corrispondente ai canoni di leasing per la locazione finanziaria dei beni ammortizzabili, non si applichino le disposizioni di cui all’art.19-bis2, commi 2 e 4.

Invece, all’Iva relativa agli acquisti di servizi, in cui si ricomprende il leasing, può applicarsi, ricorrendone le condizioni, la rettifica di cui all’art. 19-bis2, comma 1, ai sensi del quale: “La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi sono utilizzati per operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini della rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi, ovvero quella di cui al successivo comma 3, secondo cui: Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili.
In particolare, in applicazione di quest’ultimo comma, ove i canoni siano determinati in misura costante nel tempo, la corretta applicazione della detrazione Iva si avrà tramite la semplice interruzione dell’esercizio del diritto, a partire dl periodo in cui il contribuente torna al regime forfetario.

Diversamente, qualora siano stati corrisposti dei “maxicanoni” nella fase iniziale del contratto di leasing, occorrerà riproporzionare gli stessi all’intera durata del rapporto negoziale, provvedendo al riversamento dell’imposta già detratta imputabile al periodo di permanenza del contribuente nel regime forfetario.