Per come sollecitati da più parti, riassumiamo all’interno, a beneficio degli operatori, le principali SANZIONI in cui si rischia di incorrere a seguito di controlli degli organi preposti.
VIOLAZIONI AL CONTINGENTAMENTO
Nel caso in cui ci siano più apparecchi di quelli consentiti o mancano apparecchi idonei a diversificare l’offerta di gioco (comma 7 o AM)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 2.500 € (pagamento nei primi 60 gg 1.032 €)
L’esercente che riceve il verbale di contestazione DEVE adeguarsi alle prescrizioni (eliminare l’apparecchio in più o inserire apparecchio di altra categoria, comma 7 o AM) in quanto pagare la sanzione non autorizza a proseguire nell’illecito.
Se non si è obbedito all’ordine di eliminare l’apparecchio in più o di inserire l’apparecchio di altra categoria: si applica la sospensione della licenza dell’esercizio per il tempo necessario a farlo e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
In caso di mancato rispetto dell’ordine di cui sopra si è esposti alla denuncia penale per il reato di cui all’art. 650 CP per mancata ottemperanza all’ordine di autorità di pubblica sicurezza.
In caso di ripetizione di almeno due violazioni simili in cinque anni si rischia la revoca della licenza dell’esercente.
In casi di particolare gravità potrebbero essere sequestrati e/o confiscati gli apparecchi.
VIOLAZIONI INERENTI GLI APPARECCHI
Se le violazioni accertate riguardano gli apparecchi sono previste numerose sanzioni anche cumulabili tra loro
– pecuniarie:
1) da 1000 a 6000 Euro per ogni apparecchio per violazione art. 110 comma 9 lett. A
(per ogni apparecchio prodotto, distribuito o immesso nel commercio non conforme)
2) 4.000 Euro per ogni apparecchio per violazione della lettera C
(per ogni apparecchio scollegato o non conforme alle leggi ed ai decreti attuativi della legge da parte di Aams)
3) da 500 a 3.000 euro per ogni apparecchio per violazioni dell’art. 110 comma 9 lett. b, d, f
(per ogni apparecchio prodotto, distribuito o immesso nel commercio, installato senza nulla osta; ovvero per mancata esposizione dei nulla osta – lett. F – in originale il nulla osta di messa in esercizio e in copia conforme quello di distribuzione su ogni apparecchio: si rammenta che i nulla osta devono essere affissi NON piegati in modo che si vedano integralmente).
– accessorie:
– confisca degli apparecchi (tranne per la lett. F)
– sospensione delle licenze fino a 30 giorni (per esercente e gestore) da parte del Comune e fino a 15 giorni da parte del Questore.
– divieto di rilascio di nuovi nulla osta per cinque anni in caso di reiterazione delle violazioni di cui all’art. 110 comma 9 lett. a, b, c, d.
– Revoca delle licenze in caso di ripetizione di violazioni simili in cinque anni (reiterazione delle violazioni).
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI.
Sanzioni penali: Arresto fino a due mesi o ammenda di euro 103 in caso di mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti all’interno del locale in luogo visibile (e deve essere con il timbro in originale del Comune o della Questura, non è sufficiente la sola fotocopia).
