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Pubblicato il decreto sul prelievo erariale unico

By 11 Marzo 2010No Comments


Il Decreto n.8892 dell’11 marzo 2010, in corso di registrazione, determina, per l’anno 2009, l’aliquota media del prelievo erariale unico da applicare su ciascun apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

 

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE PER I GIOCHI

Visto l’articolo 110,comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successivemodificazioni ed integrazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza(T.U.L.P.S.);
Visto l’articolo 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del qualesono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegnidi cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l’articolo 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazionied integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003 concernentela riscossione delle entrate di competenza dell’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato ;
Visto l’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativi alprelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6,del T.U.L.P.S.;
Visto l’articolo 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che demandaall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, con appositi decreti,le modalità di effettuazione della liquidazione del Prelievo erariale unico e delcontrollo dei relativi versamenti, per gli apparecchi da intrattenimento di cuiall’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante Riorganizzazione delMinistero dell’economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell’articolo1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l’articolo 30–bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185,convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha disposto che “a decorrere dal 1°gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singolisoggetti passivi d’imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccoltadelle somme giocate:
a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell’anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari adun importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari adun importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad unimporto compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad unimporto superiore al 65 per cento della raccolta del 2008”;
Visto l’articolo 30–bis, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185,convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha disposto che “fermo quantodisposto dall’articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successivemodificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi deiversamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di impostain relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un’aliquota pari al98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a), del presentearticolo”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86,concernente la definizione delle funzioni della rete dell’Amministrazione autonomadei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cuiall’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e le relative disposizioni transitorie;
Viste le convenzioni di concessione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli diStato ed i concessionari di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l’affidamento in concessionedell’attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica delgioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delleattività e delle funzioni connesse;
Visto il decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato n. 452 del 12 aprile 2007, concernente le modalità di assolvimento delPrelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi con vincita in denaro;
Vista la nota prot. 201000308/002/AAM/U del 8 marzo 2010, con la quale il partnertecnologico Sogei ha comunicato le risultanze della raccolta conseguita nell’anno2009 per il settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro;
Considerato che in base alle comunicazioni acquisite dai Concessionari la raccoltacomplessiva delle somme giocate per l’anno solare 2009 risulta di €25.200.283.816,00 (euro venticinquemiliardi duecentomilioni duecentottantatremilaottocentocentosedici/00);
Considerato che giusto quanto disposto dal citato decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, l’ammontare complessivo del Prelievo erariale unico dovuto dai singoli Concessionari di rete per l’anno solare 2009 è pari ad € 3.132.743.951,71 (eurotremiliardicentotrentaduemilionisettecentoquarantatremilanovecentocinquantuno /71);

 

Decreta

Articolo 1
1. Alla raccolta conseguita per l’anno 2009 nel settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, il prelievo erariale unico è calcolato sulla base dei seguenti scaglioni:
IMPONIBILE PREU
ALIQUOTA 12,6% 21.465.761.265,97 2.704.685.919,51
ALIQUOTA 11,6% 3.219.864.190 373.504.246,03
ALIQUOTA 10,6% 514.658.360 54.553.786,17
TOTALE 25.200.283.816 3.132.743.951,71
2. Al fini applicativi, onde procedere alla determinazione del saldo conseguente ai versamenti già eseguiti dai concessionari di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, verrà considerata l’aliquota media pari al 12,43%, da applicare singolarmente alla base imponibile maturata nell’anno d’imposta 2009 da ciascun apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., percentuale definita quale rapporto tra il prelievo erariale unico da corrispondere e la base imponibile accertata per l’anno 2009. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, lì 11 marzo 2010
Antonio TAGLIAFERRI

Download documento originale di A.A.M.S. del decreto-PREU-2009-12-mar-10.pdf