News

Preu: l’emendamento al decreto “anti crisi” introduce il principio della proporzionalità

By 8 Gennaio 2009No Comments

Ancora un clamoroso colpo di scena – speriamo l’ultimo – nella vicenda Preu. L’8 gennaio, i relatori del decreto recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa” hanno presentato, nella seduta delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, un emendamento, che si propone integralmente di seguito, che cambia radicalmente le disposizioni inerenti il Preu contenute nella Finanziaria 2009.In quella sede, il Presidente Gianfranco Conte si è naturalmente riservato di acquisire unavalutazione del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari che ne derivano, ma la sua successiva approvazione nella votazione svoltasi nell’ambito delle Commissioni medesime costituisce un passo importante verso la sua definitiva approvazione.E’ certamente prematuro – nel momento in cui scriviamo – formulare analisi approfondire su un provvedimento in itinere, ma sin da ora possono essere rilevati due aspetti positivi.

In primo luogo, l’introduzione del principio di proporzionalità fra la produttività del comparto NewSlot e l’aliquota applicata.Principio che fu per la prima volta la Sapar a proporre, come testimonia la lettera inviata al Presidente Berlusconi e ad altre autorità il 13 novembre us. Una strada che, inizialmente, sembrava essere quella più difficilmente percorribile, ma che si faceva interprete dell’esigenza di introdurre un meccanismo di premialità, nei riguardi delle imprese di gestione degli apparecchi da intrattenimento e per il gioco lecito, il cui ruolo nell’affermazione e la crescita del prodotto ha un’importanza di gran lunga superiore a quella di chi opera “sul campo” negli altri comparti dell’industria del gioco.Una proposta, quella della Sapar, che ha fatto pian piano breccia e che, come si ricorderà, è stata rilanciata dall’On.Cosimo Ventucci in un emendamento alla Finanziaria presentato quando questa stava ormai ultimando il proprio iter.Il secondo aspetto positivo è quello che riguarda lo sganciamento dal finanziamento di enti che nulla hanno a che fare con l’attività delle NewSlot. Infatti, le risorse destinati a Coni ed ippica verranno raccolte da tutto il pacchetto dei giochi pubblici.A questo punto, non ci resta che confidare sul fatto che Camera e Senato e il Governo stesso vogliano supportare questa iniziativa emendativi, sulla quale non abbiamo alcun dubbio ad affermare che non potrà altro che produrre effetti positivi: per le casse dello stato, per il benessere del settore e per la tutela contro l’illegalità

ART. 30.
Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell’anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall’articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un’aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre l997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell’articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.
4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del montepremi delle corse. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle predette entrate erariali ed extraerariali, nonché le mobilità di trasferimento periodico al CONI e all’UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all’UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
282. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 450 milioni di euro in favore del CONI e in 130 milioni di euro in favore dell’UNIRE.
5. Dal 1o gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell’UNIRE, cessano gli effetti di cui all’articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
6. Al fine di potenziare l’efficienza e l’efficacia dell’azione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale, nelle more della sua trasformazione in agenzia fiscale, possono essere conferiti nell’ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell’incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i predetti incarichi, da conferire per posti individuati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell’Amministrazione. Allo stesso fine l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata ad avvalersi i personale dei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze, già in servizio nei soppressi dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ragionerie provinciali dello Stato e direzioni provinciali dei servizi vari.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all’articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all’articolo 61, comma 17 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all’entrata del bilancio dello Stato.
30. 03.I Relatori.