Con nota del 27 marzo, lAmministrazione ha modificato quanto disposto con quella dell11/9/07 n.31362 andando a specificare, nellambito delle dichiarazioni presentate dal concessionario ai fini della comunicazione della sospensione o della cessazione di efficacia dei nulla osta desercizio ( nei casi di dismissione, cessione allestero, risoluzione del contratto, furto/incendio), le date di riferimento.
In particolare,
nei casi di dismissione, cessione allestero, risoluzione del contratto, la data dellevento è quella dichiarata dal concessionario;
nei casi di furto/incendio, la data dellevento è quella della denuncia agli organi di PS.
La data di presentazione della dichiarazione è quella in cui la comunicazione è pervenuta agli uffici Aams.
Se la differenza tra la data dellevento e la data di presentazione è superiore a 10 giorni, il sistema effettua la segnalazione allUfficio il quale dovrà decidere la possibile applicazione della sanzione (art. 2 e 3 decreto Aams 23/7/2007), anche sulla base della documentazione probatoria prodotta dal concessionario.
A prescindere da ciò, la data certa per linterruzione della base imponibile relativa al Preu sarà quella corrispondente allevento occorso.
Su sito AAMS Vedi: Ultim’ora – Nota integrativa n. 11303 del 27/03/2008
