Si propone il testo del comma 6a come riformulato dall’emendamento Tolotti. Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda a successivi comunicati.
Questo il nuovo testo del comma 6
Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dellEconomia e Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui allarticolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con lintroduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme allelemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, allavvio o nel corso della partita la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli, tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dallapparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
a-bis Con provvedimento del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere prevista la verifica tecnica dei singoli apparecchi di cui alla lettera precedente
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal primo gennaio 2008.
