A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute alla associazione in merito a notizie ed interpretazioni in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni inerenti gli obblighi previsti nei decreti si contingentamento degli apparecchi in pubblici esercizi (D. Dirett. n. CGV/50/2007 del 18 gennaio 2007 e D. Interdirett. Prot. n. 495/UDG 27 ottobre 2003) si ritiene utile ribadire quanto già chiarito in sede di Workshop alla scorsa Enada e pubblicato sulla rivista Automat.
La mancata osservanza degli obblighi previsti nei citati decreti non integra in nessun caso la violazione prevista nellart. 110 Tulps comma 9 lett. c); infatti tale disciplina pur facendo riferimento alla installazione (di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi) non può essere interpretata nel senso che tale violazione è integrata nella fattispecie in commento.
Premesso che la materia delle sanzioni amministrative è regolata da stretta riserva di legge (una sanzione amministrativa è applicabile solo quanto esiste una norma di legge che la rende applicabile) bisogna interpretare il disposto dellart. 110 Tulps sopra riportato nel senso letterale e cioè che tale sanzione sia applicabile per linosservanza delle disposizioni amministrative attuative dei commi 6 e 7 dello stesso articolo: i decreti sul contingentamento non sono attuativi dellart. 110 c. 6 o 7 del Tulps, bensì sono attuazione di un potere che la legge 289/2002 art. 22 comma 6 ha delegato previa fissazione dei parametri da rispettare – ad Aams in via autonoma (per i punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici: negozi di gioco, sala giochi, sale bingo e agenzie di scommesse) e/o di concerto con il Ministero dellInterno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per i punti di raccolta dove il gioco è attività accessoria: corner, pubblici esercizi e altre tipologie di locali autorizzati alla installazione degli apparecchi da gioco a norma degli artt. 86 c. 2 e 3 Tulps).
In definitiva i decreti sul contingentamento degli apparecchi sono atti amministrativi attuativi dellart. 22 c. 6 della legge 289/2002 e succ. modif. ed integrazioni e dellart. 110 Tulps c. 3 (non dei commi 6 o 7): in nessun caso quindi è possibile applicare il regime sanzionatorio di cui allart. 110 Tulps comma 9, 10 e 11 per violazioni di detti decreti.
Ciò non deve però far supporre che la normativa dettata in materia di contingentamento sia priva di sanzioni.
In realtà la previsione di un numero massimo di apparecchi installabili comporta delle prescrizioni che si traducono in una limitazione della licenza del titolare del punto di raccolta e la cui inosservanza implica la violazione dellart. 17-bis c. 1 e 2 del Tulps (che prevede una sanzione amministrativa da 516 a 3.098 con PMR di 1.032).
Si noti che a seguito della eventuale contestazione della sanzione prevista allart. 17bis si rendono applicabili le previsioni di cui allart. 17-ter: obbligo di adeguarsi alle prescrizioni (rimuovere gli apparecchi installati in eccedenza), in caso di mancato adempimento nel termine assegnato il rischio di sospensione dellattività e lapplicabilità delle sanzioni penali previste allart. 650 del CP.
