Comunicazioni ai Soci

PREU: nessun dubbio sull’aliquota al 12%

By 1 Febbraio 2007No Comments

Contrariamente a quanto riportato di recente da una rivista fiscale, a partire dal 1/1/2007 l’aliquota Preu deve essere applicata al 12%. Modifiche in tal senso possono essere operate solo dalla legge, mentre è prerogativa di Aams stabilire modalità e termini di versamento

Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimenti ricevute – in seguito alla pubblicazione da parte di una rivista di approfondimento di tematiche fiscali di rilevanza nazionale – in ordine alla esatta individuazione della aliquota da applicare per la determinazione del Preu sugli apparecchi appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110 c. 6 si ritiene di dover precisare e ribadire quanto segue:

– l’aliquota deve essere applicata nella misura del 12% sul volume di gioco raccolto da ogni singolo apparecchio;

– la fissazione della aliquota può essere operata solo con legge: in particolare l’aliquota in discorso è fissata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’art. 1 comma 531
(A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate);

– l’entrata in vigore della predetta norma ha subito uno slittamento dal 1 luglio 2006 al 1 gennaio 2007, ad opera della Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248) all’articolo 39 comma 8 (All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) b) al comma 531, le parole: "1 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2007");

– la normativa contenuta nella finanziaria 2007, in particolare all’art. 1 comma 83, stabilisce che:
(8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, n. 1074, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni).

Si tratta, quindi, di una norma di raccordo tra l’indicazione di una nuova modalità di assolvimento della obbligazione tributaria operata dai commi che la precedono, la cui individuazione è delegata all’Aams, e la necessità di evitare una paralisi operativa nel regolare assolvimento di tale obbligo tributario da parte dei soggetti passivi nelle more della individuazione di tale nuova modalità di assolvimento.

In definitiva con i decreti di prossima emanazione l’Aams stabilirà le nuove modalità e nuovi termini di pagamento del Preu, non l’aliquota, che è invece stabilita dalla legge: infatti, correttamente, i decreti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, n. 1074, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni, non stabiliscono l’aliquota da applicare nella quantificazione del Preu, essendo il relativo potere costituzionalmente (art. 23 Cost.) riservato alla legge, sebbene si tratti di riserva relativa.

Fino a quando ciò non avverrà saranno applicate le modalità ed i termini precedentemente stabilite.