Comunicazioni ai Soci

La procedura per la sospensione temporanea dei nulla osta comma 7

By 20 Dicembre 2006No Comments

Si ricorda che il 31 dicembre scade termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione di sospensione temporanea del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi comma 7, necessaria per evitare di pagare le imposte per l’intero anno 2007 sulle macchine disinstallate.

Secondo quanto stabilito dalla circolare n.2/2005 Aams, “tale operazione è effettuata dal soggetto interessato presentando al competente Ufficio di AAMS il “Modulo 3-C7” (Allegato 4) disponibile nel sito www.aams.it, unitamente all’applicazione informatica necessaria alla compilazione del CD-ROM, ovvero altro supporto informatico, contenente l’elenco e le informazioni degli apparecchi per i quali è richiesta la sospensione del predetto nulla osta. Insieme al modulo ed al supporto informatico deve essere riconsegnato, per ciascun apparecchio, il relativo nulla osta per la messa in esercizio (in originale).

Per gli apparecchi validamente acquisiti a sistema, presenti nel predetto CD-ROM, è automaticamente prodotto un Attestato di detenzione che assevera lo “status” dell’apparecchio con l’indicazione del luogo di detenzione del medesimo durante il periodo di disinstallazione, dichiarato dal titolare del nulla osta. Per quegli apparecchi, invece, non acquisiti a sistema a causa di errori invalidanti presenti nella comunicazione dei dati, è emesso un apposito report – prontamente comunicato dall’Ufficio al titolare del nulla osta – contenente le criticità emerse in fase di verifica.

In tale ultimo caso, per i suddetti apparecchi non è emesso alcun Attestato di detenzione ed il relativo nulla osta non è sospeso ai fini fiscali se entro trenta giorni dalla comunicazione del suddetto rapporto e, in ogni caso prima della fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di comunicazione della dichiarazione di sospensione temporanea, non sono definitivamente sanati gli errori segnalati. “

“L’Attestato di detenzione è rilasciato da AAMS per ciascun apparecchio validamente disinstallato, assicurando, in tal modo, la tracciabilità dell’evento e la conseguente determinazione degli oneri tributari.

Tale documento, invero, oltre a contenere le informazioni relative all’apparecchio in questione, nonché quelle pertinenti alla ditta o società titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, pone in evidenza il luogo di detenzione dell’apparecchio durante il periodo di sospensione del citato nulla osta.

Al riguardo, eventuali cambi di ubicazione dell’apparecchio effettuati durante tale periodo devono essere obbligatoriamente segnalati al Sistema Centrale, a cura del titolare del nulla osta, mediante la consueta procedura telematica dei “cambi di ubicazione”

Il titolare del nulla osta temporaneamente sospeso che intende procedere alla reinstallazione dell’apparecchio presso un esercizio pubblico, aperto al pubblico ovvero presso un circolo od associazione di qualunque specie, deve presentare al competente Ufficio di AAMS un’apposita richiesta formulata mediante il predetto“Modulo 2-C7” (Allegato 3), unitamente all’Attestato di detenzione.”

Si ricorda inoltre che qualora l’apparecchio venga reinstallato prima del 1° marzo 2007 dell’anno, ovvero la sospensione del relativo nulla osta non fosse validamente acquisita a sistema nei termini sopra menzionati, l’imponibile forfetario previsto per la tipologia di apparecchio in questione non potrà essere frazionato e le imposte dovranno essere corrisposte per l’intero.