Oggetto: decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 (pubblicato nella G.U. n223 del 25 settembre 2006), concernente le integrazioni e le modifiche alle regole tecniche apportate al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003
Premessa
Così come riportato nellart. 1, comma 1, del decreto in oggetto,
relativamente agli apparecchi di cui allart. 110, comma 6 lett. a), del T.U.L.P.S. sono state modificate talune prescrizioni in ragione delle variazioni normative intervenute con larticolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e con larticolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il decreto in questione, dunque, a seguito del perfezionamento della
procedura dinformazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE, è stato adottato dal Direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dintesa con il Capo della polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza in data 19 settembre u.s. e pubblicato nella G.U. n. 223 del 25 settembre c.a.
Per la tipologia di apparecchi in commento, quindi, dalla predetta data
del 25 settembre, non è più possibile richiedere la conformità degli esemplari di modello secondo le precedenti procedure. Come è noto, infatti, le modifiche normative già richiamate hanno individuato, nellambito della filiera produttiva e commerciale degli apparecchi NewSlot, ulteriori figure professionali cui è ascritta una specifica responsabilità in termini amministrativi, civili e penali, determinando, per questo, la sostanziale modifica delle procedure amministrative sottese al rilascio degli atti autorizzatori previsti dallart. 38 della legge n. 388 del 2000.
Per quanto fin qui esposto, si chiarisce, in via preliminare, che il
complesso delle disposizioni amministrative concernenti le procedure in
questione sono sostanzialmente organizzate in due parti distinte. La prima, è delineata dalla presente circolare e concerne le disposizioni relative alla fase di accreditamento definitivo dei produttori delle schede di gioco, ai fini della successiva consegna del dispositivo di controllo di test (smart card di test) e dei documenti ad esso pertinenti. La seconda, invece, sarà disciplinata con successiva circolare e conterrà le procedure necessarie al completamento delliter amministrativo riferito alla verifica tecnica da parte degli organismi di certificazione, alla conseguente certificazione dellesemplare di modello da parte di AAMS, nonché al rilascio dei nulla osta di distribuzione e messa in esercizio, ivi compresi i dispositivi di controllo.
1. Soggetti abilitati a presentare richiesta di accreditamento
In via preliminare, é necessario chiarire che la richiesta del dispositivo di
controllo di test, unitamente alla documentazione concernente il protocollo di comunicazione può essere avanzata esclusivamente dal produttore della scheda di gioco, nellaccezione contemplata nel nuovo decreto sulle regole tecniche:
…omissis…… colui che predispone la scheda di gioco per essere installata sullapparecchio……omissis….. cfr. art. 1, comma 4, lett. i) [ sub x]
Sono, pertanto, autorizzati a presentare istanza esclusivamente gli
operatori che installano sui componenti hardware della scheda di gioco, il
relativo software prodotto in proprio, ovvero acquistato da terzi.
Al riguardo, stante quanto statuito nel prosieguo del citato art. 1,
comma 4, i produttori di schede di gioco facenti parte di uno degli stati
membri della U.E. ovvero della Turchia o di Stati appartenenti allEFTA che
sono parti contraenti dellaccordo SEE, non sono tenuti a stabilire una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, potendo accreditarsi
direttamente presso AAMS, secondo la procedura amministrativa evidenziata nel successivo paragrafo 2.2.
I produttori delle schede di gioco di Paesi diversi da quelli sopra
richiamati, sono, invece, tenuti ad istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile, ai sensi dellart. 2197 o 2508 del c.c. Nel caso di specie, e più in generale per tutti gli operatori diversi da quelli nazionali che stabiliscono in Italia tale rappresentanza, è il responsabile della sede italiana a richiedere laccreditamento ad AAMS, presentando i documenti di cui al successivo paragrafo 2.1.
È appena il caso di sottolineare che AAMS attiverà opportuni controlli
tesi a riscontrare leffettiva veridicità della dichiarazione presentata, rigettando ovvero revocando gli accreditamenti ottenuti con dichiarazioni mendaci o in carenza dei requisiti previsti.
2. Requisiti per laccreditamento definitivo
Allo scopo di comprendere la ratio che presiede alla richiesta dei requisiti
per laccreditamento del produttore della scheda di gioco e, quindi, al
successivo ottenimento delle specifiche del protocollo di comunicazione e del dispositivo di controllo di test, è necessario richiamare alcuni principi di carattere generale in merito alla regolamentazione delle attività di gioco:
il gioco effettuato attraverso le NewSlot è sottoposto a riserva di legge ed è regolato e controllato da AAMS, cui è demandata, al pari degli altri giochi pubblici, la governance del comparto, ai sensi dellart. 25 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
tale gioco è proposto al pubblico solo mediante apparecchi,
preventivamente omologati, collegati alla rete telematica di AAMS,
gestita da soggetti privati aventi un rapporto di concessione con
lAmministrazione, così come stabilito dal combinato disposto dellart.
22 della legge n. 289 del 2002 e dellart. 14-bis del DPR n. 640 del 1972;
lintercettazione fraudolenta della rete telematica, ascrivibile al reato
previsto dallart. 617-quater del Codice penale, così come la detenzione e
la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici, punibile ai sensi dellart. 615-quater del medesimo Codice,
assumono sempre una connotazione aggravante quando levento
delittuoso è perpetrato ai danni di sistemi informatici o telematici
utilizzati dallo Stato (art. 617-quater, 4° comma, del Codice penale)
Per quanto fin qui esposto, il soggetto che desidera accreditarsi è tenuto
a presentare, oltre alla richiesta sottoscritta mediante il Modulo RIAD/PSG, richiamato al successivo par 3.1, i documenti di seguito indicati:
2.1 Produttori nazionali ovvero produttori comunitari ed esteri che
hanno stabilito una sede secondaria con rappresentanza stabile in
Italia.
A) Dichiarazione sostitutiva con cui si attesta di non aver
riportato condanne penali e di non essere a conoscenza
dellesistenza di procedimenti penali a proprio carico. Al
riguardo, si richiamano le norme previste dallart. 38 del D.P.R.
n. 445 del 2000, secondo cui la dichiarazione è sottoscritta
dallinteressato alla presenza di un dipendente addetto, ovvero
sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica di un
documento didentità del sottoscrittore, allUfficio competente
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Parimenti,
gli Uffici interessati al ricevimento delle dichiarazioni sostitutiva
dellatto di notorietà, porranno in essere quanto disposto dal
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in tema di informativa e trattamento
dei dati personali.
B) Certificato camerale riportante:
– sede CCIAA;
– numero e data discrizione;
– denominazione;
– forma giuridica;
– codice fiscale;
– sede legale;
– data atto costituzione e durata della società;
– attività esercitata (oggetto sociale);
– elenco completo di tutti i componenti dellorgano di
amministrazione e/o dei soci o dei titolari della società ai
sensi del DPR 7 dicembre 1995, n. 581;
– insussistenza, negli ultimi 5 anni, di dichiarazione di
fallimento, liquidazione coatta, amministrazione
concordato o amministrazione controllata;
– dicitura antimafia di cui allart. 9 del DPR 3 giugno 1998,
n. 252, Nulla osta ai fini dellart. 10 della
1965, n. 575 e successive modificazioni;
C) Elenco nominativo del personale impegnato nelle
operazioni di produzione, controllo e distribuzione delle schede
di gioco, in relazione alle quali è autorizzato a conoscere la
documentazione tecnica e le modalità duso dei dispositivi di
controllo di AAMS.
D) Possesso ovvero dichiarazione dimpegno volta al
conseguimento
– entro il 31 dicembre 2007 della certificazione di qualità ISO /9001:2000 relaticvamente ai processi di
progettazione e realizzazione delle schede di
gioco
– componenti hardware e software (software di gioco,
software del protocollo di comunicazione, ecc.)
– test e verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla
normativa vigente
– procedure adottate per lottenimento del certificato
di conformità (compatibilità con i componenti installati
sugli esemplari di apparecchi, predisposizione della documentazione
tecnica e degli strumenti di supporto, ecc.);
produzione delle schede di gioco
produzione delle schede conformi a quella installata
sullesemplare di apparecchio in possesso del
certificato di conformità;
– controllo delleffettiva rispondenza delle schede
prodotte allesemplare e verifica del loro corretto
funzionamento
manutenzione delle schede di gioco
analisi e diagnosi dei malfunzionamenti
ricezione e ripristino delle schede di gioco al termine dell’intervento
– entro il 31 dicembre 2007 della certificazione di sicurezza ai sensi dello standard internazionale IEC IS-15408 (Common Criteria) con livello di garanzia EAL 2 ovvero ai sensi degli standard
europei ITSEC e ITSEM con livello di garanzia equivalente. AAMS invierà, ai produttori delle schede di
gioco accreditati, apposite linee guida in cui sono definiti
gli elementi minimi oggetto di certificazione, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
– Oggetto da valutare,
– Profilo di sicurezza da conseguire.
E) Questionario di rilevazione degli elementi che qualificano le
attività di produzione delle schede di gioco
2.2 Produttori comunitari, della Turchia e di Stati appartenenti
allEFT to SEE, che non A che sono parti contraenti del tratta
hanno stabilito una sede secondaria con rappresentanza stabile in
Italia.
Tali soggetti possono accreditarsi presso AAMS presentando, oltre alla
richiesta sottoscritta mediante il Modulo RIAD/PSG, richiamato al successivo par. 3.1, i documenti di seguito indicati.
Le dichiarazioni di cui al precedente par. 2.1, relative alle lettere: A), C),
D) ed E) sono presentate, presso i competenti Uffici di AAMS, redatte in
lingua italiana. Al documento di cui alla predetta lettera B), rilasciato dalla
competente autorità dello Stato di appartenenza, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, così come disposto dallart. 33, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Procedura amministrativa
3.1 Operazioni effettuate presso gli Uffici regionali di AAMS
Unitamente alla presente circolare, è disponibile sul sito internet di
AAMS il Modulo RIAD/PSG (richiesta di accreditamento definitivo per i produttori di schede di gioco), mediante il quale i produttori delle suddette schede possono richiedere laccreditamento definitivo presso lUfficio di Aams competente in relazione alla sede legale della propria ditta/società. Inoltre, è, altresì, disponibile sul sito, il questionario di cui al p.to E) dei precedenti par. 2.1 e 2.2.
I produttori degli stati membri della U.E., ovvero della Turchia o di
Stati appartenenti allEFTA che sono parti contraenti dellaccordo SEE e che non abbiano stabilito una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, possono presentare la documentazione richiamata nel precedente par. 2.2, a propria scelta, presso uno degli Uffici regionali di seguito indicati:
*
Milano;
*
Roma ;
*
Napoli.
Entrambi i documenti (Modula RIAD/PSG e Questionario), debitamente compilati e sottoscritti dal titolare o dal rappresentante legale dellazienda, devono essere presentati al competente Ufficio di Aams, unitamente alla documentazione menzionata nei richiamati punti A), B), C) e D).
Al riguardo, gli Uffici di AAMS procedono al riscontro della
documentazione cartacea pervenuta unitamente ad ogni Modulo RIAD/PSG e, ove il risultato dei controlli formali dovesse rivelarsi conforme a quanto richiesto dallAmministrazione, gli Uffici medesimi acquisiscono a sistema i dati dichiarati nel predetto Modulo, nonché quelli contenuti nel questionario, mediante unapplicazione informatica alluopo predisposta. Per i produttori nazionali e per quelli con sede stabile in Italia, i dati anagrafici e fiscali dichiarati saranno validati, come di prassi, sulla base delle informazioni risultanti in Anagrafe Tributaria.
Successivamente alla valida acquisizione delle dichiarazioni, è rilasciato, al
soggetto richiedente un attestato contenente, tra laltro, il Codice del
produttore della scheda di gioco che lo identifica. Tale codice deve essere utilizzato per tutti gli adempimenti procedurali successivi e, in particolare per lidentificazione della scheda di gioco (contatore di cui al punto j) sub i. dellAllegato A al decreto in oggetto).
3.2 Operazioni effettuate presso gli Uffici centrali di AAMS
LUfficio 12° della Direzione per i Giochi, avvalendosi di unapposita
applicazione informatica, procede al controllo delle singole richieste
validamente acquisite, comunicando ai produttori le modalità di consegna del dispositivo di controllo di test e della documentazione di seguito specificata.
In particolare, sono forniti n.° 3 dispositivi di controllo di test per ciascun produttore, unitamente alla seguente documentazione:
– protocollo di comunicazione tra la scheda di gioco, la
telematica di AAMS ed il dispositivo di controllo di AAMS
Tale documento, nella versione aggiornata, contiene le
interrogazioni dei contatori indirizzate alla scheda di gioco, le
specifiche di comunicazione tra scheda di gioco e dispositivo di
controllo, nonché le specifiche da utilizzare per il trattamento dei
messaggi indirizzati dalla rete telematica al dispositivo di controllo.
– Protocollo di comunicazione tra la scheda di gioco ed il
dispositivo di controllo di Aams ( riservato) Tale documento
è riservato esclusivamente ai produttori delle schede di gioco.
– Specifiche del dispositivo di controllo di Aams per il test
della scheda di gioco Tale documento, nella versione
aggiornata, contiene le specifiche dei messaggi da inviare
dispositivo di controllo di test per lesecuzione dei test (attivazione
dellapparecchio, blocco, ripristino, ecc.).
La consegna del dispositivo di controllo di test e della suddetta
documentazione, ai produttori di schede di gioco validamente accreditati, è preceduta dalla sottoscrizione, presso la sede della Direzione generale di
AAMS, di un apposito documento firmato dal titolare o amministratore della
ditta/società, con il quale colui che riceve il materiale, si impegna a preservare la riservatezza delle informazioni garantendone la non divulgazione.
La sottoscrizione di tale impegno, peraltro, è strettamente correlata alle
responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente in materia di
riservatezza anche informatica e telematica (articolo 615-quater del codice penale così come modificato dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547).
4. Posta elettronica certificata
Come è noto, la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di
posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
I due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti
informatici – invio e ricezione sono comprovati legalmente quando si
fornisce al mittente, da parte del proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova dellavvenuta spedizione del messaggio e delleventuale allegata documentazione.
Parimenti, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia
al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa
indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la
traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Per quanto concerne la seconda parte della procedura amministrativa
che, come accennato in premessa, sarà disciplinata con una apposita circolare della scrivente Direzione, è assolutamente necessario che i produttori di schede di gioco si dotino, fin dora, di una casella di posta certificata specificamente dedicata alla corrispondenza con AAMS per la trasmissione di informazioni sensibili concernenti i dispositivi di controllo per lesercizio ed il funzionamento degli apparecchi in commento.
La costituzione di tale casella di PEC deve avvenire secondo quanto
disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 marzo 2005, nonché del Decreto 2
novembre 2005, concernente le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata, pubblicato nella GU n. 266 del 15 novembre 2005.
Si invitano le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a
favorire presso i propri aderenti la massima diffusione e losservanza delle
presenti istruzioni e degli adempimenti connessi.
IL DIRETTORE
f.to Antonio Tagliaferri
