Comunicazioni ai Soci

NEWSLOT2 . La circolare AAMS per l’integrazione alle regole tecniche

By 15 Ottobre 2006No Comments

Oggetto: decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 (pubblicato nella G.U. n223 del 25 settembre 2006), concernente le integrazioni e le modifiche alle regole tecniche apportate al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003

Premessa

Così come riportato nell’art. 1, comma 1, del decreto in oggetto,

relativamente agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lett. a), del T.U.L.P.S. sono state modificate talune prescrizioni in ragione delle variazioni normative intervenute con l’articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e con l’articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il decreto in questione, dunque, a seguito del perfezionamento della

procedura d’informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE, è stato adottato dal Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con il Capo della polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza – in data 19 settembre u.s. e pubblicato nella G.U. n. 223 del 25 settembre c.a.

Per la tipologia di apparecchi in commento, quindi, dalla predetta data

del 25 settembre, non è più possibile richiedere la conformità degli esemplari di modello secondo le precedenti procedure. Come è noto, infatti, le modifiche normative già richiamate hanno individuato, nell’ambito della filiera produttiva e commerciale degli apparecchi NewSlot, ulteriori figure professionali cui è ascritta una specifica responsabilità in termini amministrativi, civili e penali, determinando, per questo, la sostanziale modifica delle procedure amministrative sottese al rilascio degli atti autorizzatori previsti dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000.

Per quanto fin qui esposto, si chiarisce, in via preliminare, che il

complesso delle disposizioni amministrative concernenti le procedure in

questione sono sostanzialmente organizzate in due parti distinte. La prima, è delineata dalla presente circolare e concerne le disposizioni relative alla fase di accreditamento definitivo dei produttori delle schede di gioco, ai fini della successiva consegna del “dispositivo di controllo di test” (smart card di test) e dei documenti ad esso pertinenti. La seconda, invece, sarà disciplinata con successiva circolare e conterrà le procedure necessarie al completamento dell’iter amministrativo riferito alla verifica tecnica da parte degli organismi di certificazione, alla conseguente certificazione dell’esemplare di modello da parte di AAMS, nonché al rilascio dei nulla osta di distribuzione e messa in esercizio, ivi compresi i dispositivi di controllo.

1. Soggetti abilitati a presentare richiesta di accreditamento

In via preliminare, é necessario chiarire che la richiesta del “dispositivo di

controllo di test”, unitamente alla documentazione concernente il protocollo di comunicazione può essere avanzata esclusivamente dal “produttore della scheda di gioco”, nell’accezione contemplata nel nuovo decreto sulle regole tecniche:

…omissis…… “colui che predispone la scheda di gioco per essere installata sull’apparecchio”……omissis….. – cfr. art. 1, comma 4, lett. i) [ sub “x”] –

Sono, pertanto, autorizzati a presentare istanza esclusivamente gli

operatori che installano sui componenti hardware della scheda di gioco, il

relativo software prodotto in proprio, ovvero acquistato da terzi.

Al riguardo, stante quanto statuito nel prosieguo del citato art. 1,

comma 4, i produttori di schede di gioco facenti parte di uno degli stati

membri della U.E. ovvero della Turchia o di Stati appartenenti all’EFTA che

sono parti contraenti dell’accordo SEE, non sono tenuti a stabilire una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, potendo accreditarsi

direttamente presso AAMS, secondo la procedura amministrativa evidenziata nel successivo paragrafo 2.2.

I produttori delle schede di gioco di Paesi diversi da quelli sopra

richiamati, sono, invece, tenuti ad istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile, ai sensi dell’art. 2197 o 2508 del c.c. Nel caso di specie, e più in generale per tutti gli operatori diversi da quelli nazionali che stabiliscono in Italia tale rappresentanza, è il responsabile della sede italiana a richiedere l’accreditamento ad AAMS, presentando i documenti di cui al successivo paragrafo 2.1.

È appena il caso di sottolineare che AAMS attiverà opportuni controlli

tesi a riscontrare l’effettiva veridicità della dichiarazione presentata, rigettando ovvero revocando gli accreditamenti ottenuti con dichiarazioni mendaci o in carenza dei requisiti previsti.

2. Requisiti per l’accreditamento definitivo

Allo scopo di comprendere la ratio che presiede alla richiesta dei requisiti

per l’accreditamento del “produttore della scheda di gioco” e, quindi, al

successivo ottenimento delle specifiche del protocollo di comunicazione e del “dispositivo di controllo di test”, è necessario richiamare alcuni principi di carattere generale in merito alla regolamentazione delle attività di gioco:

• il gioco effettuato attraverso le NewSlot è sottoposto a riserva di legge ed è regolato e controllato da AAMS, cui è demandata, al pari degli altri giochi pubblici, la governance del comparto, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

• tale gioco è proposto al pubblico solo mediante apparecchi,

preventivamente omologati, collegati alla rete telematica di AAMS,

gestita da soggetti privati aventi un rapporto di concessione con

l’Amministrazione, così come stabilito dal combinato disposto dell’art.

22 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 14-bis del DPR n. 640 del 1972;

• l’intercettazione fraudolenta della rete telematica, ascrivibile al reato

previsto dall’art. 617-quater del Codice penale, così come la detenzione e

la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o

telematici, punibile ai sensi dell’art. 615-quater del medesimo Codice,

assumono sempre una connotazione aggravante quando l’evento

delittuoso è perpetrato ai danni di sistemi informatici o telematici

utilizzati dallo Stato (art. 617-quater, 4° comma, del Codice penale)

Per quanto fin qui esposto, il soggetto che desidera accreditarsi è tenuto

a presentare, oltre alla richiesta sottoscritta mediante il Modulo RIAD/PSG, richiamato al successivo par 3.1, i documenti di seguito indicati:

2.1 Produttori nazionali ovvero produttori comunitari ed esteri che

hanno stabilito una sede secondaria con rappresentanza stabile in

Italia.

A) Dichiarazione sostitutiva – con cui si attesta di non aver

riportato condanne penali e di non essere a conoscenza

dell’esistenza di procedimenti penali a proprio carico. Al

riguardo, si richiamano le norme previste dall’art. 38 del D.P.R.

n. 445 del 2000, secondo cui la dichiarazione è sottoscritta

dall’interessato alla presenza di un dipendente addetto, ovvero

sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica di un

documento d’identità del sottoscrittore, all’Ufficio competente

via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Parimenti,

gli Uffici interessati al ricevimento delle dichiarazioni sostitutiva

dell’atto di notorietà, porranno in essere quanto disposto dal

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in tema di informativa e trattamento

dei dati personali.

B) Certificato camerale riportante:

– sede CCIAA;

– numero e data d’iscrizione;

– denominazione;

– forma giuridica;

– codice fiscale;

– sede legale;

– data atto costituzione e durata della società;

– attività esercitata (oggetto sociale);

– elenco completo di tutti i componenti dell’organo di

amministrazione e/o dei soci o dei titolari della società ai

sensi del DPR 7 dicembre 1995, n. 581;

– insussistenza, negli ultimi 5 anni, di dichiarazione di

fallimento, liquidazione coatta, amministrazione

concordato o amministrazione controllata;

– dicitura antimafia di cui all’art. 9 del DPR 3 giugno 1998,

n. 252, “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della

1965, n. 575 e successive modificazioni”;

C) Elenco nominativo del personale – impegnato nelle

operazioni di produzione, controllo e distribuzione delle schede

di gioco, in relazione alle quali è autorizzato a conoscere la

documentazione tecnica e le modalità d’uso dei dispositivi di

controllo di AAMS.

D) Possesso ovvero dichiarazione d’impegno volta al

conseguimento

– entro il 31 dicembre 2007 – della certificazione di qualità ISO /9001:2000 relaticvamente ai processi di

• progettazione e realizzazione delle schede di

gioco

– componenti hardware e software (software di gioco,

software del protocollo di comunicazione, ecc.)

– test e verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla

normativa vigente

– procedure adottate per l’ottenimento del certificato

di conformità (compatibilità con i componenti installati

sugli esemplari di apparecchi, predisposizione della documentazione

tecnica e degli strumenti di supporto, ecc.);

• produzione delle schede di gioco

produzione delle schede conformi a quella installata

sull’esemplare di apparecchio in possesso del

certificato di conformità;

– controllo dell’effettiva rispondenza delle schede

prodotte all’esemplare e verifica del loro corretto

funzionamento

• manutenzione delle schede di gioco

analisi e diagnosi dei malfunzionamenti

ricezione e ripristino delle schede di gioco al termine dell’intervento

– entro il 31 dicembre 2007 – della certificazione di sicurezza ai sensi dello standard internazionale IEC IS-15408 (Common Criteria) con livello di garanzia EAL 2 ovvero ai sensi degli standard

europei ITSEC e ITSEM con livello di garanzia equivalente. AAMS invierà, ai produttori delle schede di

gioco accreditati, apposite linee guida in cui sono definiti

gli elementi minimi oggetto di certificazione, quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

– Oggetto da valutare,

– Profilo di sicurezza da conseguire.

E) Questionario di rilevazione degli elementi che qualificano le

attività di produzione delle schede di gioco

2.2 Produttori comunitari, della Turchia e di Stati appartenenti

all’EFT to SEE, che non A che sono parti contraenti del tratta

hanno stabilito una sede secondaria con rappresentanza stabile in

Italia.

Tali soggetti possono accreditarsi presso AAMS presentando, oltre alla

richiesta sottoscritta mediante il Modulo RIAD/PSG, richiamato al successivo par. 3.1, i documenti di seguito indicati.

Le dichiarazioni di cui al precedente par. 2.1, relative alle lettere: A), C),

D) ed E) sono presentate, presso i competenti Uffici di AAMS, redatte in

lingua italiana. Al documento di cui alla predetta lettera B), rilasciato dalla

competente autorità dello Stato di appartenenza, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, così come disposto dall’art. 33, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Procedura amministrativa

3.1 Operazioni effettuate presso gli Uffici regionali di AAMS

Unitamente alla presente circolare, è disponibile sul sito internet di

AAMS il Modulo RIAD/PSG (richiesta di accreditamento definitivo per i produttori di schede di gioco), mediante il quale i produttori delle suddette schede possono richiedere l’accreditamento definitivo presso l’Ufficio di Aams competente in relazione alla sede legale della propria ditta/società. Inoltre, è, altresì, disponibile sul sito, il questionario di cui al p.to E) dei precedenti par. 2.1 e 2.2.

I produttori degli stati membri della U.E., ovvero della Turchia o di

Stati appartenenti all’EFTA che sono parti contraenti dell’accordo SEE e che non abbiano stabilito una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, possono presentare la documentazione richiamata nel precedente par. 2.2, a propria scelta, presso uno degli Uffici regionali di seguito indicati:

*
Milano;
*
Roma ;
*
Napoli.

Entrambi i documenti (Modula RIAD/PSG e Questionario), debitamente compilati e sottoscritti dal titolare o dal rappresentante legale dell’azienda, devono essere presentati al competente Ufficio di Aams, unitamente alla documentazione menzionata nei richiamati punti A), B), C) e D).

Al riguardo, gli Uffici di AAMS procedono al riscontro della

documentazione cartacea pervenuta unitamente ad ogni Modulo RIAD/PSG e, ove il risultato dei controlli formali dovesse rivelarsi conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione, gli Uffici medesimi acquisiscono a sistema i dati dichiarati nel predetto Modulo, nonché quelli contenuti nel questionario, mediante un’applicazione informatica all’uopo predisposta. Per i produttori nazionali e per quelli con sede stabile in Italia, i dati anagrafici e fiscali dichiarati saranno validati, come di prassi, sulla base delle informazioni risultanti in Anagrafe Tributaria.

Successivamente alla valida acquisizione delle dichiarazioni, è rilasciato, al

soggetto richiedente un attestato contenente, tra l’altro, il “Codice del

produttore della scheda di gioco” che lo identifica. Tale codice deve essere utilizzato per tutti gli adempimenti procedurali successivi e, in particolare per l’identificazione della scheda di gioco (contatore di cui al punto j) – sub i. dell’Allegato A al decreto in oggetto).

3.2 Operazioni effettuate presso gli Uffici centrali di AAMS

L’Ufficio 12° della Direzione per i Giochi, avvalendosi di un’apposita

applicazione informatica, procede al controllo delle singole richieste

validamente acquisite, comunicando ai produttori le modalità di consegna del dispositivo di controllo di test” e della documentazione di seguito specificata.

In particolare, sono forniti n.° 3 “dispositivi di controllo di test” per ciascun produttore, unitamente alla seguente documentazione:

– protocollo di comunicazione tra la scheda di gioco, la

telematica di AAMS ed il dispositivo di controllo di AAMS –

Tale documento, nella versione aggiornata, contiene le

interrogazioni dei contatori indirizzate alla scheda di gioco, le

specifiche di comunicazione tra scheda di gioco e “dispositivo di

controllo”, nonché le specifiche da utilizzare per il trattamento dei

messaggi indirizzati dalla rete telematica al “dispositivo di controllo”.

– Protocollo di comunicazione tra la scheda di gioco ed il

dispositivo di controllo di Aams ( riservato) – Tale documento

è riservato esclusivamente ai produttori delle schede di gioco.

– Specifiche del dispositivo di controllo di Aams per il test

della scheda di gioco – Tale documento, nella versione

aggiornata, contiene le specifiche dei messaggi da inviare

dispositivo di controllo di test” per l’esecuzione dei test (attivazione

dell’apparecchio, blocco, ripristino, ecc.).

La consegna del “dispositivo di controllo di test” e della suddetta

documentazione, ai produttori di schede di gioco validamente accreditati, è preceduta dalla sottoscrizione, presso la sede della Direzione generale di

AAMS, di un apposito documento firmato dal titolare o amministratore della

ditta/società, con il quale colui che riceve il materiale, si impegna a preservare la riservatezza delle informazioni garantendone la non divulgazione.

La sottoscrizione di tale impegno, peraltro, è strettamente correlata alle

responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente in materia di

riservatezza anche informatica e telematica (articolo 615-quater del codice penale così come modificato dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547).

4. Posta elettronica certificata

Come è noto, la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di

posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.

I due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti

informatici – invio e ricezione – sono comprovati legalmente quando si

fornisce al mittente, da parte del proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione.

Parimenti, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia

al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa

indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la

traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Per quanto concerne la seconda parte della procedura amministrativa

che, come accennato in premessa, sarà disciplinata con una apposita circolare della scrivente Direzione, è assolutamente necessario che i produttori di schede di gioco si dotino, fin d’ora, di una casella di posta certificata specificamente dedicata alla corrispondenza con AAMS per la trasmissione di informazioni sensibili concernenti i dispositivi di controllo per l’esercizio ed il funzionamento degli apparecchi in commento.

La costituzione di tale casella di PEC deve avvenire secondo quanto

disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 marzo 2005, nonché del Decreto 2

novembre 2005, concernente le “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”, pubblicato nella GU n. 266 del 15 novembre 2005.

Si invitano le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a

favorire presso i propri aderenti la massima diffusione e l’osservanza delle

presenti istruzioni e degli adempimenti connessi.

IL DIRETTORE

f.to Antonio Tagliaferri”