Il 30 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge (in fase di pubblicazione in G.U.) sulla cosiddetta manovra-bis finalizzata ad incrementare il gettito erariale. Di seguito, il testo dei commi 6, 7, 8 dell’art.39, dedicato alle Misure di contrasto del gioco illegale
In sintesi: il comma 5 riguarda le modalità per la determinazione del contingentamento; il comma 6 il regime sanzionatorio; il comma 7 le caratteristiche degli apparecchi comma 6A, con l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’erogazione delle vincite in monete metalliche; il comma 8 lo spostamento al 1° gennaio 2007 per la riduzione dell’aliquota Preu al 12%, per l’innalzamento della spettanza Aams allo 0,8% e per il riconoscimento ai concessionari del compenso masismo dello 0,5 delle somme giocate.
5. L’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
"6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell’installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installagli la natura dell’attività prevalente svolta presso l’esercizio o il locale e la superficie degli stessi.".
6. Nei casi di reiterazione previsti dall’articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole "in monete metalliche" sono soppresse.
8. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2007";
2. alla lettera c), dopo le parole: "l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1 gennaio 2007, ";
b) al comma 531, le parole: "1 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2007".
