Comunicazioni ai Soci

Il testo della Circolare n.1/2006 AAMS

By 21 Febbraio 2006No Comments

Apparecchi senza vincite in denaro – Art. 9 del decreto interdirettoriale 8 Novembre 2005. Disposizioni relative al riconoscimento della conformità degli apparecchi aventi nulla osta provvisori ovvero nulla osta comunque rilasciati antecedentemente all’adozione del summenzionato decreto.

Premessa

Come a suo tempo indicato nella circolare n. 2/Giochi/ADI/2005 del 18 novembre 2005, l’art. 9 del decreto interdirettoriale riferito in oggetto, recante le “regole tecniche di produzione e le metodologie di verifica tecnica” per gli apparecchi senza vincita in denaro (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2005), ha disposto la decadenza dei “vecchi” nulla osta di distribuzione e messa in esercizio entro il termine di sei mesi dall’adozione del decreto medesimo.

Parimenti, per gli apparecchi provvisti di nulla osta provvisori ovvero di nulla osta, comunque, rilasciati antecedentemente alla pubblicazione del decreto in questione – ivi compresi quelli rilasciati in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota n. 9347 del 6 dicembre 2005 (Allegato 1 alla presente circolare) – è previsto un regime di prorogatio fino al 10 maggio p.v. Tanto premesso, coerentemente con quanto disposto dal 2° comma del citato art. 9 del decreto 8 Novembre 2005, si definiscono, di seguito, le procedure amministrative di gestione per il riconoscimento – da parte di AAMS – della conformità degli apparecchi sopra richiamati.

1. Richiesta di accertamento della conformità dell’apparecchio

(RI.AC/7)

In via preliminare, é necessario chiarire che gli apparecchi sopra descritti, tanto quelli dotati di nulla osta provvisori, quanto quelli provvisti di nulla osta comunque rilasciati in un periodo antecedente all’emanazione del citato decreto, sono sprovvisti della certificazione dell’esemplare di modello poiché non prevista dalla legislazione previgente.

Tale circostanza obbliga l’Amministrazione a promuovere un accertamento degli apparecchi in questione, al fine di verificarne la rispondenza, ove esistente, alle previsioni normative e regolamentari oggi in essere.

In particolare, tale verifica di conformità è limitata a quegli apparecchi per i quali AAMS ha già rilasciato il nulla osta per la messa in esercizio e che si trovino nella condizione di non rappresentare, in alcun modo, giochi vietati dalle previsioni normative richiamate dall’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. nonché di quelle recate dal 2° comma degli artt. 2 e 3 del decreto 8 novembre 2005.

L’accertamento della conformità per gli apparecchi summenzionati, dunque, è espletato da AAMS non già sull’esemplare di modello – che in realtà non esiste – bensì sul singolo apparecchio, in relazione alle disposizioni introdotte dai primi 3 articoli del summenzionato decreto, in quanto applicabili.

Per ciò che concerne, invece, gli apparecchi dotati del nulla osta di distribuzione e per i quali AAMS non ha mai rilasciato alcun nulla osta per la messa in esercizio, la verifica della conformità – in tale circostanza – deve avvenire necessariamente sull’esemplare di modello, secondo l’iter definito dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000. In tal senso, i singoli produttori dovranno presentare la richiesta della verifica di conformità del suddetto esemplare secondo le previsioni del decreto 8 novembre 2005 e delle procedure disposte con la circolare N. 2/Giochi/ADI/2005 del 18 Novembre 2005.

Per quanto esposto, il proprietario ovvero il possessore dell’apparecchio che intenda avvalersi della facoltà di sottoporre l’apparecchio stesso ad accertamento della prescritta conformità, deve presentare, presso il competente Ufficio territoriale di AAMS, la richiesta di accertamento mediante il “Modulo RI.AC/7” (Allegato 2 alla presente circolare).

La richiesta di cui sopra deve essere, altresì, corredata da un supporto magnetico o CD-ROM contenente le informazioni relative agli apparecchi per i quali è fatta istanza di accertamento, realizzato in conformità alle specifiche tecniche previste dall’Amministrazione. Per la produzione di tale supporto informatico i soggetti interessati potranno utilizzare, per evidenti motivi di omogeneità ed economicità, l’applicazione informatica disponibile gratuitamente sul sito internet di AAMS.

2. Termini di scadenza

L’istanza di cui al precedente p.to 1 deve essere presentata, improrogabilmente, entro il 31 marzo p.v. Per le situazioni, ancora pendenti, relative ai casi di cessione/acquisto o modifiche societarie (vedi Allegato 1 par.3) il termine ultimo per la presentazione della richiesta di accertamento della conformità è fissato per la fine del mese di aprile.

Tali disposizioni, invero, sono necessarie al fine di operare nei tempi previsti i relativi controlli di conformità.

Gli Uffici di AAMS procederanno alla definizione delle pratiche pendenti, nella consapevolezza che i termini sopra richiamati sono da considerarsi perentori.

Si chiarisce, infine, che l’accettazione della richiesta è subordinata alla corretta compilazione del supporto magnetico contenente le informazioni di dettaglio. In presenza di eventuali errori sanabili sarà concesso, per le correzioni dovute, un periodo non superiore a complessivi 10 giorni, trascorsi i quali la richiesta sarà definitivamente respinta.

3. Contenuti e modalità della verifica

Una volta acquisita l’istanza in argomento, AAMS procede alla relativa verifica concordando con il soggetto interessato le modalità e i tempi relativi al controllo degli apparecchi.

Al fine di rendere tempestivo ed efficace il sopralluogo, si rendono obbligatorie le seguenti misure operative:

a) gli apparecchi sottoposti a controllo devono essere perfettamente funzionanti ed ubicati, possibilmente, presso un unico locale, almeno per il periodo necessario alle verifiche. Al riguardo, deve essere altresì garantito l’accesso alle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche degli apparecchi medesimi;

b) deve essere garantita la presenza del titolare degli apparecchi ovvero di un suo delegato, ai fini della piena ed incondizionata collaborazione con il personale addetto alle verifiche;

c) gli apparecchi sottoposti a controllo devono corrispondere, sia come tipologia normativa, sia come natura del gioco (o dei giochi), a quanto indicato nella richiesta avanzata all’Ufficio ed acquisita nella banca dati di AAMS.

In funzione della numerosità e della dislocazione territoriale delle richieste pervenute, AAMS determina, anche mediante contatti diretti con i soggetti interessati, un periodo di tempo entro il quale eseguire la verifica. Anche in questo caso è necessario precisare che, ove fossero individuate condotte strumentali poste in essere al solo scopo di creare nocumento alla corretta e coerente espletazione della verifica richiesta, AAMS ha facoltà di interrompere le operazioni anzidette, archiviando l’istanza prodotta dall’interessato, con provvedimento motivato, con conseguente decadenza dei relativi nulla osta.

4. Conclusione della verifica

La regolare conformità dell’apparecchio, rilevata a seguito della verifica sopra citata, permette ad AAMS di attribuire un codice di conformità, la cui validità è circoscritta al solo apparecchio sottoposto a verifica considerato nella sua unicità. Ciò significa, quindi, che le caratteristiche di funzionamento del gioco o dei giochi nonché dell’eventuale erogazione dei premi di piccola oggettistica – ove previsti – non potranno essere in ogni modo aggiornati o modificati, determinando, diversamente, la fattispecie sanzionatoria prevista dal novellato art. 110, comma 9 lettere c) ed e) del T.U.L.P.S., a carico del titolare del nulla osta di cui al successivo par. 5.

L’atto contenente il suddetto codice di conformità è recapitato da AAMS al soggetto proponente la richiesta di cui al precedente p.to 1.

5. Richiesta del nulla osta per la messa in esercizio di apparecchi “conformi”

Il nuovo nulla osta per la messa in esercizio, afferente all’apparecchio che abbia ottenuto il codice di conformità, è richiesto dal gestore interessato mediante il Modulo 2-C7 – allegato alla circolare 2/Giochi/ADI/2005 del 18 Novembre 2005 – opportunamente modificato per l’occasione.

Il soggetto richiedente è tenuto, altresì, a corredare il predetto Modulo con un idoneo supporto magnetico o CD-ROM contenente le informazioni analitiche corrispondenti ai codici di conformità degli apparecchi per i quali è richiesto il predetto nulla osta; a tal fine è utilizzata l’applicazione informatica gratuitamente disponibile sul sito internet dell’Amministrazione.

In analogia a quanto avviene per il rilascio dei nulla osta muniti dei dispositivi per la controllabilità a distanza (RFID), la richiesta del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi in argomento deve essere corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento delle spese relative al dispositivo RFID-esterno, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Amministrazione.

6. Profili tributari connessi al nulla osta per la messa in esercizio

Così come a suo tempo accennato nella circolare 2/Giochi/ADI/2005 del 18 Novembre 2005 (par.3.1), la data di rilascio del nulla osta per la messa in esercizio costituisce il presupposto per la liquidazione del periodo d’imposta da parte del titolare del suddetto titolo autorizzatorio. Di conseguenza anche gli apparecchi provvisti di nulla osta provvisori di esercizio ovvero di nulla osta rilasciati antecedentemente alla disciplina recata dal decreto interdirettoriale 8 novembre 2005, ove non sospesi entro il 31 dicembre del 2005, sono assoggettati al pagamento completo dell’imposta.

In altri termini, l’eventuale decadenza dei vecchi nulla osta alla data dell’undici maggio p.v., non comporta alcuna diminuzione dell’imponibile normativamente previsto se non nei casi di sospensione d’imposta conseguente alla disinstallazione degli apparecchi nei termini sopra citati, così come previsto dal decreto direttoriale 30 gennaio 2006, adottato da AAMS in attuazione di quanto disposto dall’art. 14-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dalla legge finanziaria per il 2006.

IL DIRETTORE

f.to Antonio TAGLIAFERRI