Con la circolare n. 2011/5981, AAMS adempimenti sul contingentamento dopo la legge di stabilità 2011 – articolo 1, comma 81, lettera d).
Lo stesso articolo 1, comma 81chiarisce alla lettera d) che tale ricognizione ha, tra l’altro l’obiettivo: “…d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell’ambito dell’organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;…”. Scarica il relativo documento: |

Con la circolare n. 2011/5981, AAMS adempimenti sul contingentamento dopo la legge di stabilità 2011 – articolo 1, comma 81, lettera d).