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Divieto di pubblicità, vademecum AG Com Aprile 2019

By 29 Maggio 2019No Comments

VADEMECUM RELATIVO AL DIVIETO DI PUBBLICITA’ PER GIOCHI CON VINCITA IN DENARO PREVISTO DAL DECRETO DIGNITA’ ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA AG COM DEL 26 APRILE 2019

 

Di seguito le indicazioni relative al divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro introdotto dal D.L. 87/2018 alla luce delle ultime indicazioni fornite dall’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni.

PUBBLICITA’ DELLE AZIENDE DI GESTIONE SULLA STAMPA SPECIALIZZATA

E’ammessa la pubblicità delle aziende di gestione e di altri prodotti riservati agli operatori professionali (Es.schede di gioco, cambiamonete etc.) fatta sulla stampa di settore.

FIERE

Le fiere riservate agli operatori di settore sono ammesse.

INSEGNE LOCALI E SALE GIOCO

Sono ammesse le insegne dei locali di installazione degli apparecchi e delle sale gioco.

VETROFANIE

Sono ammesse vetrofanie o loghi di prodotti di gioco sulle vetrate delle sale e dei locali di installazione degli apparecchi purchè non ci sia un chiaro invito a giocare (Es. vietate frasi come “Entra!”, “Vieni a giocare!”) o comunque non siano di dimensioni tali da rappresentare di per sé un’induzione al gioco.

AVVISI DECRETO DIGNITA’ E DECRETO BALDUZZI

Sono ammessi gli avvisi da apporre nei locali e sugli apparecchi relativi ai rischi di dipendenza ed alle probabilità di vincita. Sono ammesse le comunicazioni relative ai corsi di formazione sul Gap.

VINCITE

E’possibile indicare le vincite realizzate nel locale evitando formule enfatiche (“Qui vinti Euro” etc.).

JACKPOT

Per le sale Vlt è possibile indicare le informazioni relative all’ammontare del jackpot di sala.

AVVISI RELATIVI ALLE AREE DEDICATE O ALLA DIFFERENZIAZIONE DELL’OFFERTA

Sono ammessi gli avvisi che abbiano la sola funzione di indicare l’ingresso di un’area o una sala dedicata agli apparecchi con vincita in denaro o di indicare la presenza di apparecchi con vincita in denaro per differenziarli da quelli senza vincita in denaro.

DOMINI ON LINE DI SALE GIOCO E AZIENDE DI GESTIONE

Sono ammessi i siti  internet delle sale gioco e delle aziende di gestione.

SITI PUNTATORI

Sono ammessi i siti internet che servono alla mera ricerca di sale gioco o aziende di gestione ed in cui siano riportati gli elementi identificativi delle medesime o anche i link dei siti delle medesime.

PUBBLICITA’ DI INIZIATIVE ESTRANEE AL GIOCO CON VINCITA IN DENARO ATTIVATE NELLE SALE GIOCHI

Sono ammessi i messaggi promozionali e le iniziative (concorsi o manifestazioni a premio) a titolo gratuito che pur attivati all’interno delle sale gioco non contengano riferimenti nemmeno indiretti a giochi con vincita in denaro e che non prevedano come premi gadget relativi al gioco con vincita in denaro.

MESSAGGI PROMOZIONALI SUI MEDIA

Per i contratti di pubblicità che abbiano avuto inizio di esecuzione precedentemente al 14 Luglio 2018 e fino al 14 Luglio 2019 valgono le seguenti regole: i messaggi promozionali sui media sono possibili con i seguenti limiti: è vietata dalle ore 7 alle ore 22  la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive “generaliste” e in quelle indirizzate prevalentemente ad un pubblico di minori; sono esclusi dal divieto i media specializzati individuati dal decreto ministeriale pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’8 agosto 2016 (le tv a pagamento le radio, le tv locali ed i canali tematici sulle piattaforme a pagamento), le lotterie nazionali e le sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell’istruzione e della ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza. In ogni caso, e’ vietata la pubblicita’:  a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; c) che ometta di rendere esplicite le modalita’ e  le  condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;  d) che presenti o  suggerisca  che  il  gioco  sia  un  modo  per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; e) che induca  a  ritenere  che  l’esperienza,  la  competenza  o l’abilita’ del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; f) che si rivolga  o  faccia  riferimento,  anche  indiretto,  ai minori e rappresenti questi  ultimi,  ovvero  soggetti  che  appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; g)  che  utilizzi   segni,   disegni,   personaggi   e   persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che  possano  generare un diretto interesse su di loro; h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad  accrescere la   propria   autostima,   considerazione   sociale    e    successo interpersonale; i)  che  rappresenti  l’astensione  dal  gioco  come  un   valore negativo; l) che  induca  a  confondere  la  facilita’  del  gioco  con  la facilita’ della vincita; m) che contenga dichiarazioni  infondate  sulla  possibilita’  di vincita o sul  rendimento  che  i  giocatori  possono  aspettarsi  di ottenere dal gioco; n) che  faccia  riferimento  a  servizi  di  credito  al  consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

Per i contratti che abbiano avuto inizio di esecuzione successivamente al 14 Luglio 2018in base ai principi enunciati dall’Ag Com è da ritenere che siano vietati i messaggi pubblicitari relativi al gioco con vincita in denaro su televisioni o giornali generalisti e comunque su pubblicazioni rivolte a minori.

In generale è da ritenere che siano vietati i messaggi pubblicitari posizionati in luoghi accessibili a tutti e comunque in un contesto che non sia esclusivamente destinato al gioco con vincita in denaro.

Sono ammessi i messaggi che, pur contenendo il marchio dell’impresa, non abbiano finalità commerciale ma per esempio benefica o più in generale sociale. Medesima cosa deve ritenersi per qualunque iniziativa o attività (anche benefica) organizzata all’interno delle sale giochi che esuli dall’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro. E’ comunque vietato l’inserimento di messaggi promozionali indiretti o il riferimento indiretto al gioco con vincita in denaro all’interno di pubblicazioni, produzioni televisive o cinematografiche etc.

GADGET

Sono vietati la distribuzione di gadget relativi a giochi con vincita in denaro all’interno dei locali che ospitino prodotti di gioco con vincita in denaro così come l’organizzazione di manifestazioni, interne o esterne alle sale, che abbiano come premio i suddetti gadget.  

SPONSORIZZAZIONI

Sono vietate le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni etc. che contengano messaggi promozionali sul gioco con vincita in denaro.

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N.B. l’applicabilità di tutti i suddetti divieti non è esclusa dalla prestazione di qualsivoglia forma di consenso da parte del giocatore o dell’utente.

 

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SANZIONI

Per i contratti in corso di esecuzione precedentemente al 14 Luglio 2018 è prevista la sanzione da Euro 100.000 ad Euro 500.000 a carico del committente del messaggio e del proprietario del mezzo di diffusione del medesimo.

Per i contratti aventi principio di esecuzione successivo al 14 Luglio 2018la sanzione consiste nel pagamento di una somma di denaro pari al 20% dell’importo del contratto di sponsorizzazione e comunque non inferiore ad Euro 50.000 a carico del committente del messaggio pubblicitario e del proprietario del mezzo di diffusione del medesimo. Tale sanzione si applica ai contratti di pubblicità che abbiano avuto principio di esecuzione successivamente al 14 Luglio 2018.

I divieti di cui sopra si applicano altresì ai soggetti aventi sede legale all’estero che abbiano ricevuto la concessione in Italia o che comunque diffondano messaggi promozionali sul territorio italiano. 

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Le indicazioni fornite nel presente vademecum non escludono l’applicabilità a livello locale di normative specifiche e più stringenti rispetto alla normativa nazionale ferma restando la facoltà di impugnare nelle competenti sedi della giustizia amministrativa gli atti che le prevedano.

Si fa presente che comunque il presente vademecum si limita a dare delle linee generali di indirizzo sulla base delle linee interpretative fornite dall’Ag Com e quindi non esaurisce tutte le fattispecie ed interpretazioni che potranno evidenziarsi nella concretezza delle attività di accertamento relative al divieto in questione.