A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenuteci circa la notizia per cui gli apparecchi da gioco comma 6 non collegati alla data del 14 ottobre sono da considerarsi automaticamente dimessi, possiamo confermare in via definitiva che trattasi di un errore commesso da chi ha diffuso detta informazione, nell’ambito di un promemoria ad uso dei gestori, in vista della prevista scadenza dei nulla osta comma 6 al 14 dicembre.
Quanto poi, alla nota AAMS dell’8 ottobre u.s., che fornisce chiarimenti in merito all’art.15-bis del DL 1/7/2009 che prevede la decadenza dei nulla osta qualora gli apparecchi da gioco comma 6A risultino per un periodo superiore a 60 giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica – di cui alcuni concessionari hanno dato ulteriore notifica ai propri clienti – la Sapar ha rilevato ancora svariati punti di difficile interpretazione, facendone oggetto di una lettera che sta per essere inviata AAMS, di cui nei prossimi giorni renderemo noto il testo.
Per completezza di informazione, pubblichiamo di seguito il testo del comunicato Aams dell’8 ottobre
Come è noto l’articolo 15-bis del Decreto Legge. 01 luglio 2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, stabilisce che: “Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni”.
Il completamento delle procedure informatiche predisposte per l’attuazione della suddetta norma consentirà l’avvio della rilevazione dei dati a far tempo dal prossimo 15 ottobre. Ai titolari dei relativi nulla osta sarà fornita comunicazione informatica delle situazioni rilevate con cadenza periodica e comunque con un anticipo di almeno dieci giorni per gli apparecchi che avviano a completare il periodo di sessanta giorni prescritto dalla legge.
Al fine di dare chiarezza ed effettività alla norma in questione, si forniscono le seguenti indicazioni:
– gli apparecchi non collegati alla rete telematica cui si fa riferimento sono quelli censiti in banca dati per i quali operi una temporanea sospensione del collegamento determinata dalla collocazione in magazzino ovvero dall’avvio della manutenzione straordinaria;
– nella rilevazione del tempo di mancato collegamento non saranno considerati i giorni necessari all’attivazione dell’apparecchio, fino ad un massimo di trenta giorni successivi al rilascio del nulla osta, né situazioni eccezionali che determinino la necessità di manutenzione straordinaria di cui, ove si verifichino, sarà data tempestiva comunicazione;
– il periodo di riferimento entro cui verificare il rispetto del limite dei sessanta giorni è costituito dall’anno solare;
– a seguito della decadenza del nulla osta l’apparecchio non potrà proseguire nella raccolta del gioco e i titoli autorizzatori nonché la smart card dovranno essere restituiti all’Ufficio regionale competente;
– sarà possibile richiedere un nuovo nulla osta per l’apparecchio interessato dal procedimento suesposto, con le procedure che saranno successivamente indicate, a condizione che l’apparecchio medesimo sia individuato tramite un nuovo codice di identificazione.
