Per iscriversi NELL’ELENCO DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA RACCOLTA DEL GIOCO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO CON VINCITE IN DENARO I GESTORI (proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S.)
Entro il 30 giugno 2011
Devono presentare, all’Ufficio Regionale Aams competente per territorio, la documentazione richiesta per l’iscrizione in elenco “Sezione A”, consistente nella domanda di iscrizione (la modulistica è in fase di completamento) alla quale devono essere allegati:
a) certificazione antimafia prevista dalla legge n. 575/1965 e successive modificazioni (da richiedere alla Camera di Commercio o presso la Prefettura);
b) licenza di cui all’articolo 86 del Tulps (Licenza o DIA/SCIA Gestore protocollata in Comune); se più di una indicare tutte le licenze possedute!;
c) quietanza di versamento della somma di euro 100,00, da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216.
IN ATTESA DI INDICAZIONI APPLICATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE SI CONSIGLIA A GESTORI ED ESERCENTI DI AVVIARE LA RICERCA DEI DOCUMENTI PREVISTI IL PRIMA POSSIBILE.
Questi primi tre requisiti sono richiesti anche per gli esercenti che installino apparecchi e pertanto, in considerazione del notevole numero di soggetti interessati, appare essenziale anche per tutti gli esercenti avviare il prima possibile le pratiche per poter documentare le domande di iscrizione.
Per l’iscrizione dovranno essere attestati (con autocertificazione) Ulteriori Requisiti:
l’insussistenza negli ultimi 5 anni:
a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per:
– reati collegati ad attività di stampo mafioso;
– delitti contro la fede pubblica;
– delitti contro il patrimonio;
– reati di natura finanziaria o tributaria;
– reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;
b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
c) della reiterazione per tre volte di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per:
– violazioni previste dall’art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del TULPS, come modificato dall’art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– violazioni amministrative previste dall’art. 110, comma 8, del TULPS;
– altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.
È necessario inoltre, per i gestori
a) non essere incorsi nell’arco dell’anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali rispettivamente previsti, dell’importo residuo dovuto a titolo di Preu (mancato o ritardato pagamento del Preu);
b) impegnarsi a presentare al concessionario idonea garanzia di almeno € 1.500,00 per apparecchio posseduto o detenuto e ad incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto.
c) non aver riportato negli ultimi cinque anni di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di Preu.
Sono in programmazione – in via d’urgenza – riunioni in tutte le delegazioni regionali a far data dalla prossima settimana per incontrare gli associati e per supportarli nelle pratiche necessarie agli adempimenti imposti.
