A seguito dell’invio di un parere circostanziato da parte dell’Austria, il periodo di status quo presso la Comunità Europea a cui soggiace il cosiddetto decreto delle omologhe degli apparecchi comma 7 – in ossequio alla direttiva 98/34 CE – è stato esteso al 26 settembre prossimo.
Come è noto il Decreto interdirettoriale recante: Regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)", prima della sua adozione in ambito italiano, doveva essere notificato alla Comunità Europea, in ossequio alla direttiva 98/34 CE, e sottostare ad un periodo di statu quo di 90 giorni, per consentire agli Stati membri dell’Unione di formulare eventuali osservazioni.
Tale notifica era avvenuta inizialmente in febbraio, ma a seguito di alcune modifiche proposte dall’Italia stessa (su sollecito della Sapar) è stato necessario riavviare la procedura di notifica, con estensione del periodo di statu quo al 27 giugno.
Però, poichè da parte dell’Austria è pervenuto un parere circostanziato che ha evidenziato in tale Decreto degli aspetti che possano creare ostacoli alla libera circolazione delle merci, il periodo di statu quo è stato prolungato al 26 settembre.
