In attuazione del Decreto Abruzzo, Aams ha predisposto il decreto inerente i giochi applicati agli scontrini fiscali rilasciati dagli esercizi pubblici e commerciali all’atto dell’acquisto di beni di consumo.
Tale decreto è stato notificato a Bruxelles il 22 ottobre e – salvo osservazioni contrarie – terminerà il periodo di stand still il 24 gennaio 2011.
Nessun riferimento ai giochi che saranno applicati, la cui determinazione avverrà tramite successivi decreti, nè ai costi di giocata e alle vincite massime perseguibili, ma la semplice specifica delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei misuratori fiscali per le funzioni previste dal regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo.
Il terminale di gioco deve avere le caratteristiche tecniche idonee ad eseguire il software di gioco e la memoria di gioco deve trovarsi nell’unità sigillata dell’apparecchio. Il terminale in questione deve essere collegato con la rete telematica assicurando la protezione dei dati trasmessi e ricevuti tramite l’utilizzo di algoritmi di crittografia sia a chiave simmetrica che asimmetrica almeno equivalenti rispettivamente a AES ed RSA.
Il software assicura la ricezione e la gestione dei biglietti virtuali, nonché la raccolta periodica dei dati di gioco registrati nel terminale ed il trasferimento degli stessi al sistema del concessionario.
La ricevuta di partecipazione al gioco può essere emessa solo con riferimento a scontrini fiscali rilasciati per la cessione di beni o servizi ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 21/12/1996 n. 696, e viene stampata su una sezione distinta, dopo la linea contenente il logotipo fiscale, sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale.
L’ accertamento della congruità della verifica tecnica fornita dal produttore o importatore viene certificata da idoneo Istituto Universitario o dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le prescrizioni in materia di: funzioni del software di gioco; immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento; caratteristiche tecniche, anche relative alle memorie, dei dispositivi di sicurezza e di stampa; rispetto delle condizioni previste dall’art. 2, comma 2, del regolamento approvato con decreto del 20 settembre 2005 n. 249.
I terminali di gioco saranno poi verificati dalla “Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali” di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, integrata nei suoi componenti, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da un rappresentante dell’AAMS, che potrà avvalersi del supporto del partner tecnologico Sogei.
Infine, l’Agenzia delle Entrate, su conforme parere della Commissione appena richiamata, approva i terminali di gioco con proprio provvedimento. I provvedimenti di approvazione dei terminali di gioco sono comunicati dall’Agenzia delle Entrate all’AAMS per gli adempimenti di competenza in materia di gioco.
Il decreto è completato da un Allegato tecnico che descrive i requisiti tecnici e funzionali del terminale di gioco
