Con una nota pubblicata in data odierna, l’amministrazione ha sottolienato che l’inserimento del termine "casinò" nelle denominazioni delle sale da gioco, in quanto è in contrasto con l’oggetto delle convenzioni di concessione ed ingannevole nei riguardi del consumatore
Oggetto: Insegne e denominazioni commerciali delle sale da gioco
E’ pervenuta allo scrivente apposita segnalazione in merito all’uso improprio di insegne e denominazioni commerciali “Casinò”, utilizzate da gestori di sale pubbliche da gioco, che operano per conto dei concessionari in indirizzo.
Al riguardo, si segnala che il descritto comportamento non è consentito in quanto:
• È in contrasto con l’oggetto delle convenzioni di concessione;
• È in contrasto con la tutela delle fede pubblica ed è ingannevole, poiché nelle sale gioco non sono esercitate le attività proprie dei casinò, le quali, com’è noto, non sono consentite nel territorio nazionale se non nei casi previsti da specifiche normative;
• È non conforme ai principi della concorrenza professionale, finalizzato direttamente o indirettamente a danneggiare l’azienda degli altri concessionari, configurandosi, quindi, come atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art.2598 del Codice Civile e pregiudizievole dell’interesse della categoria.
Pertanto, nei casi di riscontrata irregolarità, sarà cura degli uffici regionali in indirizzo redigere il conseguente verbale di constatazione da notificare al rappresentante del concessionario, nonché disporre l’immediata rimozione dell’insegna o della scritta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di inottemperanza, ne sarà data immediata comunicazione alla Direzione Generale, ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori stabiliti dalla convenzione di concessione
