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Le modifiche all’art. 110 Tulps proposte dalla Sapar

By 12 Luglio 2007No Comments

Pubblichiamo la proposta Sapar approvata alla Conferenza Nazionale dell’11 luglio, sottoscritta da Assotrattenimento, Assoslot e dai concessionari ad esso associati. In particolare si avanza la modifica dei commi 5 e 6 dell’art. 110 Tulps, facendo sì che le macchine da gioco in possesso di regolare certificazione di conformità non possano essere considerate d’azzardo anche laddove siano caratterizzata dall’aleatorietà assoluta delle vincite.


RIFLESSIONI E PROPOSTE OPERATIVE SUL CASO BLACK SLOT

Nella già critica situazione relativa al comparto dei giochi da intrattenimento si è inserita l’azione della procura di Venezia, che ritenendo improvvisamente “non conformi” ai parametri di cui all’art. 110 comma 6 TULPS, ha chiesto ed ottenuto dal GIP di Venezia il sequestro di ben 110 mila slot machines operanti su tutto il territorio nazionale.
Precedenti analoghi sequestri, riguardanti numeri ben più ridotti di schede di gioco (un migliaio circa) sono stati confermati dal Tribunale del riesame di Venezia (a seguito delle istanze di riesame formulate da alcuni produttori di apparecchi)

Stiamo parlando di quasi il 50 % di tutte le macchinette distribuite in Italia e regolarmente controllate in via telematica dai concessionari e quindi da AAMS.

I tempi necessari per la sostituzione delle macchine, con rilascio di nuovo nulla osta da parte di AAMS, arrecherebbero un danno gravissimo alle migliaia di imprese operanti nel settore, con gravissimi risvolti sul piano occupazionale.

Vi è peraltro il pericolo che la criminalità organizzata si approfitti di tale situazione, rioccupando e riappropriandosi di quegli spazi che i concessionari con la loro incessante attività hanno legittimamente occupato.

Vi sarebbe anche l’immediata perdita di cospicue entrate erariali ALMENO 1 MILIARDO DI EURO L’ANNO non verrebbe più incassato dallo Stato Italiano.

In sintesi quindi appare imminente il verificarsi di:

– gravissimi danni alle imprese con riflessi occupazionali ;
– recupero di spazi da parte della criminalità organizzata e ripresa dei “Videopoker” di ancor recente memoria;
– netta riduzione delle cospicue entrate erariali (perdita di almeno 1 miliardo di euro l’anno, anche se la crisi del settore potrebbe condurre addirittura allo smantellamento del sistema con totale perdita a breve di tutte le entrate erariali)

Aspetti giuridici della questione BLACK SLOT

Innanzitutto, va premesso che i Concessionari ed i gestori non sono in alcun modo responsabili di quanto accaduto, poiché i gestori hanno acquistato ed installato preso i vari esercizi commerciali; ed i concessionari contestualmente hanno diligentemente collegato alla rete telematica, apparecchi che erano stati regolarmente omologati da AAMS, e che quindi si riteneva fossero assolutamente conformi alle prescrizioni normative.

La presunta “difformità” dal parametro normativo, è comunque di dubbia interpretazione, e non dovrebbe indurre ad adottare provvedimenti talmente gravi per l’economia nazionale, poiché qui non si è in presenza di una manifesta attività illecita e penalmente sanzionata, ma solamente di un’incertezza interpretativa di non grande rilievo che a modesto avviso dello scrivente non altera il sistema del gioco legale.

Per capire i termini del problema bisogna chiarire una grande ipocrisia di fondo: Lo Stato Italiano vuole mantenere l’offerta di gioco in Italia, sia perchè non vuole rinunciare agli incassi fiscali, sia perché per sconfiggere il gioco illegale è necessario che vi sia in Italia un’adeguata offerta di gioco “legale”.
Al contempo però, lo Stato moralmente non intende incoraggiare il gioco (la cui patologia è la cd. ben nota “ludopatia”).

La slot machine quindi, per soddisfare entrambe tali contrapposte esigenze, dovrebbe d’un canto essere abbastanza “attrattiva” da contrastare il gioco illecito con una valida ed appetibile offerta di gioco “lecito”, ed al contempo però non dovrebbe essere “attrattiva” al punto da attirare più di tanto il consumatore-utente-giocatore al gioco medesimo.

Si vuole la botte piena e la moglie ubriaca, secondo un noto proverbio tradotto in vari dialetti.

Tali contrapposte esigenze hanno generato e generano tuttora un difficilissimo ed instabile equilibrismo giuridico-normativo, che ben si riflette nell’attuale infelice stesura dell’ articolo 110 comma 6 TULPS.

Secondo tale articolo infatti, la cosidetta componente dell’aleatorietà (che, inutile negarlo, rappresenta il cuore del funzionamento degli apparecchi da intrattenimento) deve esser sempre accompagnata da altre componenti di abilità ed intrattenimento.

La prima versione dell’art. 110 comma 6 TULPS al riguardo prevedeva addirittura la prevalenza delle altre componenti “abilità” ed “intrattenimento”, rispetto alla componente “aleatorietà”, affinchè gli apparecchi di gioco potessero definirsi leciti.

La legge finanziaria 2006 (legge n° 266/05) ha modificato l’art. 110 comma 6 TULPS, cercando di eliminare la necessaria prevalenza delle altre componenti, tant’è che l’attuale testo normativo recita
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (181)

Tale “equilibrismo” non sarebbe stato correttamente realizzato negli apparecchi dotati di schede da gioco Black Slot, poiché (secondo la Procura di Venezia) le musichette ed animazioni varie non sono state ritenute idonee a ritenere presente la componente “intrattenimento” e poiché non si comprendono quali siano gli elementi di “abilità” che potrebbero interferire sul risultato del gioco.

Ma se così è, l’intero sistema del comma 6 salta totalmente, poiché se si inserissero elementi di abilità si rischierebbe di riprodurre il gioco del poker (e ciò è tutt’ora vietato, sempre per ragioni morali che non risultano interamente accettabili, ma solo spiegabili con l’idea che tutto ciò che assomigli al poker evochi gioco d’azzardo e sia troppo “attrattivo” per l’utente, con buona pace dei principi ispiratori del Decreto Bersani in materia di giochi), mentre se tali elementi non vengono inseriti l’apparecchio non presenta elementi di abilità e quindi è illecito.

Sicchè, l’aspetto formale dell’articolo 110 comma 6 sembra evocare un video gioco ove con un joystick o qualcosa di simile il giocatore dovrebbe effettuare (in 4 secondi) una partita che ne impegni l’abilità (viene in mente il famoso omino supermario impegnato a salire le scale dei palazzi), alla cui conclusione si potrebbe giungere ad una vincita in denaro.

Ma questa è pura utopia, ed è distante anni luce dalle 250.000 slot machines regolarmente omologate e presenti sul mercato (e quindi la questione va ben oltre le schede da gioco Black Slot).

La stessa norma del resto spiega che la partita deve durare non meno di 4 secondi.
Tale tempo minimo (che si spiega forse con l’esigenza di evitare spinte compulsive ad una ipotetica velocissima reiterazione di partite con velocizzazione delle possibili perdite per il giocatore), non consente comunque di inserire elementi d’abilità, poiché non si comprende cosa dovrebbe fare un giocatore in appena 4 secondi.
La norma quindi è intrinsecamente illogica.

L’altro elemento su cui si appunta l’attenzione della Procura di Venezia, riguarda la frequenza con cui l’apparecchio (operando nel rispetto delle regoli legali) redistribuisce in forma di vincita la percentuale del 75% delle giocate su un ciclo (attualmente di 14.000 partite) che già nella norma è parametrato a 140.000 partite.

Ciò che succede in generale è facilmente spiegabile: ogni apparecchio genera un sistema “random” ossia casuale di vincite, che però deve venire necessariamente “forzato” quando l’apparecchio si avvicina alla conclusione del ciclo, poiché l’apparecchio per rientrare nei parametri legali deve necessariamente redistribuire vincite con maggiore probabilità e frequenza in determinati segmenti temporali.

Quindi periodicamente nell’apparecchio si generano queste “forzature” del sistema random, per rispettare quei parametri legali che una pura casualità non potrebbe consentire di rispettare.

Si tratta sempre e comunque attualmente di vincite unitarie da EU 50,00 cadauna (anche se il limite normativo è già stato elevato a 100 euro).
Vi sarà sempre quindi in tutti gli apparecchi una fase temporale in cui l’apparecchio è maggiormente “predisposto” ad erogare vincite.
Paradossalmente, ma questo nessuno è in grado di saperlo, se l’apparecchio per completare il ciclo deve erogare 250,00 euro di vincite (per rispettare il dato globale del 75%) e mancano solo 5 partite, l’apparecchio sarà costretto ad erogare 5 vincite consecutive da euro 50 cadauna.

Quando l’apparecchio ha concluso il ciclo di gioco rispettando l’impegno di redistribuire almeno il 75 % delle giocate in forma di vincita, ricomincia la possibilità di vincita con un grado di probabilità che è certamente inferiore di quello in cui l’apparecchio è maggiormente predisposto ad erogare vincite.

Il vizio che si attribuisce alla scheda di gioco black slot, è che l’apparecchio renderebbe “riconoscibile” all’esterno questa sua temporanea favorevole predisposizione ad erogare vincite con maggiore probabilità, e quindi sarebbe violato l’art. 110 comma 6 TULPS laddove si specifica che le vincite devono essere computate dall’apparecchio in maniera “non predeterminabile” su un ciclo di partite.

In realtà, per come si è riferito, non è predeterminabile la singola vincita, ma diventa conoscibile solo la maggiore probabilità di vincita in cui l’apparecchio temporaneamente si trova, il chè è ben diverso.

Si tratta comunque di una difficile e complicata distinzione interpretativa di natura prettamente giuridica (che non pare talmente rilevante ai fini della commissione del reato di gioco d’azzardo) , che tuttavia potrebbe determinare la scomparsa di migliaia di oneste imprese e notevolissime perdite di entrate erariali.

Secondo la Procura tuttavia, tale irregolarità renderebbe l’apparecchio comma 6 equivalente ad un qualsiasi videopoker, poiché non vi è una fase intermedia tra il reato di gioco d’azzardo ed altre ipotesi, se il gioco non è lecito è conseguentemente illecito.

Tale incertezza interpretativa era già insorta alla fine del 2006, allorquando la Procura di Venezia aveva già mostrato segni di non condivisione per l’operato di AAMS e per l’omologazione di schede di gioco che (sempre secondo la Procura) non sembravano rispettare gli “incerti” ed “equivoci” parametri dell’art. 110 comma 6 TULPS.

In quell’occasione il pericolo che saltasse l’intero sistema dei giochi in Italia fu avvertito, ed il Legislatore cercò di intervenire frettolosamente sull’art. 110 TULPS.
L’intervento però non fu dei più felici, poiché l’art. 110 TULPS fu modificato in fretta e furia in occasione della legge finanziaria 2007 (e quindi senza l’opportunità di una corretta esegesi del testo normativo che consentisse di chiarire l’equivoco).

La modifica riguardò non direttamente il comma 6 dell’art. 110, ma bensì il comma 5, che venne così modificato.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

Cosa voleva dire il legislatore: che gli apparecchi di cui al comma 6, in quanto direttamente affidati alla gestione pubblica e controllati quotidianamente dallo stato tramite i concessionari e tramite la rete telematica a cui le macchine sono obbligatoriamente collegate, non possono mai esser ritenuti illegali ed adibiti al gioco d’azzardo.

Nell’intenzione del Legislatore quindi, la gestione pubblica il collegamento ed il controllo telematico della macchina diveniva elemento fondamentale ed assorbente per escluderne l’illiceità.

La ratio legislativa era ben compensibile: il Legislatore ha ritenuto di risolvere il caso “black slot” ed il pericolo di ritiro dal mercato di tutte le slot machine, prevedendo che il controllo in rete, in quanto concreto ed immediato, consenta di intervenire in concreto ed in tempo reale sull’eventuale apparecchio che, in ipotesi, dovesse non comportarsi secondo i parametri tecnici del successivo comma 6.

La norma indubbiamente non brilla per chiarezza, ma è evidente che il legislatore voleva spostare la soglia di rilevanza penale dalle caratteristiche tecniche al controllo concreto della macchina, nella piena consapevolezza che le macchine collegate in rete consentono immediatamente di percepire – tramite i messaggi di gioco trasmessi – la conformità al modello legale, sicchè il controllo telematico consente di intervenire in tempo reale sull’eventuale macchina che diverga dai parametri legislativi.

Ma evidentemente, per la Procura di Venezia e per il Tribunale del riesame la modifica non è così chiara come si è cercato di evidenziare.

Che vi sia un’inammissibile incertezza normativa sul punto, è indiscutibile!

In questa situazione, lo Stato non può rimanere latitante ed indifferente, ma deve uscire dall’ipocrisia e chiarire una volta per tutte se vuole o meno mantenere in Italia un’offerta di gioco, che sia competitiva sia sotto il profilo del contrasto al gioco illegale, sia sotto il contrasto alle altre offerte di gioco di provenienza comunitaria (scommesse e giochi su internet).

E’ giunto il momento di capire che la domanda di gioco in Italia esiste, è consolidata ed è caratterizzata da un trend crescente.

Sicchè delle due l’una:
– o lo Stato adegua la propria offerta di gioco alla domanda di mercato, uscendo dall’attuale ipocrisia e prevedendo tuttavia sistemi e baluardi di controllo della ludopatia e della tutela del giocatore/consumatore (che non possono tuttavia ruotare attorno ad ipocrite e poco chiare formulazioni delle ipotesi di reato);
– oppure la domanda di gioco verrà occupata in parte dall’offerta di gioco illegale ed in parte da altre forme di gioco realizzabili via internet e similari

Ci sia consentito tuttavia, evidenziare che non sembra serio che si rischi un così grave danno per l’economia nazionale, per rispetto ad un’ipocrisia morale statuale che vuole il gioco ma ………“senza che si sappia troppo”, quando lo stesso Stato consente liberamente al cittadino di spendere egualmente – se lo vuole – anche 100 euro al giorno in vari gratta e vinci o lotterie instantanee o offerte similari.

Se si vuole esser seri quindi, bisogna risolvere l’attuale incertezza interpretativa modificando l’art. 100 comma 6 nel testo che qui si propone:

TESTO ATTUALE ART. 110 TULPS

110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (178).
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (179).
4. L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 (180).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (181);

MODIFICA PROPOSTA ART. 110. TULPS COMMA 5 e 6

110 1. ………

2………..
3…………

4………..

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che, privi di attestazione di conformità rilasciata dalle competenti autorità amministrative, consentono vincite puramente aleatorie di premi in denaro. Sono in ogni caso escluse da tale tipologia le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al successivo comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

Nell’articolo così modificato, scompare l’ipocrito riferimento alla compresenza di elementi di abilità ed intrattenimento insieme all’aleatorietà, consentendosi comunque al giocatore di giocare al massimo 1 euro per volta con vincita non superiore a 100 euro.

Scompare anche ogni riferimento alla non prederminabilità della vincita, poiché tale elemento non assume fondamentale rilevanza ai fini del discrimine tra gioco lecito e gioco illecito.
E’ ben più importante che la macchina sia in rete, in un esercizio pubblico controllato (dove i minori non possono giocare) e costantemente monitorata dallo Stato.

Questa, è la proposta di modifica normativa approvata dall’assemblea SAPAR dell’11.7.07, con l’adesione dei 3 concessionari aderenti ad ASSOSLOT (ATLANTIS-GAMENET-HBG)
Se l’auspicata modifica normativa non dovesse intervenire, prepariamoci a recitare il “de profundis” per il settore dell’automatico, poiché l’incertezza giurisprudenziale sarà tale che nessun operatore potrà sopravvivere, e nessuna banca darà credito e fiducia ad attività cosi “a rischio” in mancanza di regole certe.

Le proposte alternative che sembrano emergere in questi giorni, ed in particolare quanto riferito all’interrogazione con risposta immediata resa dal Ministero in relazione all’interrogazione presentata dall’On Gianfranco Conte, non soddisfano in alcun modo il comparto.
Per un primo aspetto infatti, l’ipotizzata sostituzione delle macchine con le schede incriminate costringerebbe i gestori a riacquistare nuove macchine, sapendo già che tra pochi mesi le comma 6 appena acquistate verranno sostituite dalle nuove e più performanti macchine comma 6 a), arrecando un gravissimo danno economico ai gestori, i quali si ritrovano ad esser già indebitati per l’acquisto di macchine che in assoluta buona fede ritenevano esser perfettamente compatibili con i requisiti di legge, in quanto debitamente verificate dagli enti di certificazione accreditati da AAMS e quindi omologate da AAMS.

Per un secondo aspetto, sulla scorta di quanto già evidenziato, non si comprende quale garanzia potrebbe esservi sulla ritenuta “liceità” degli altri apparecchi, nonché sulla liceità dei nuovi apparecchi che si pensa di sostituire a quelli in cui sono installate le schede di gioco in contestazione.
Abbiamo evidenziato infatti, che alcune delle censure della Procura investono frontalmente ed in radice l’intero impianto delle new slot, e coinvolgono quindi tutte le 250.000 new slot presenti in Italia, sicchè non si vede quale garanzia e quale tranquillità potrebbe scaturire in ordine alla prosecuzione dell’attività per macchine in cui, comunque, la Procura non ravvisa elementi tali da ritenere soddisfatti i requisiti della compresenza degli elementi di abilità ed intrattenimento, insieme all’aleatorietà.

Nel corso dell’assemblea SAPAR di oggi 11.7.07 è emersa un’ulteriore posizione “tampone”, ipotizzata dall’ON. Francesco Tolotti, che riguarderebbe non la sostituzione degli apparecchi (per i quali occorrerebbe un nuovo nulla osta di esercizio) ma il mero aggiornamento delle schede di gioco.
Si potrebbe ad esempio ipotizzare di eliminare la riconoscibilità all’esterno (e quindi da parte del giocatore) delle più favorevoli modalità di erogazione di vincite in cui temporaneamente ciascuna macchina si ritrova, dovendo rispettare la riattribuzione del 75 % dell’incasso su un ciclo attuale di 14.000 partite.
Ma non sappiamo e non abbiamo alcuna garanzia, sulle possibilità che la Procura ritenga “satisfattivo” tale elemento correttivo, al punto da indurre la revoca del sequestro, né vi è alcuna garanzia sul fatto che altre Procure in futuro non attivino provvedimenti analoghi.

La verità, è che se non si risolve in radice il problema, con una modifica normativa chiara e non equivoca, nessuno potrà seriamente garantire la piena liceità dell’attività delle newslot, poiché vi potrà sempre essere un’interpretazione restrittiva dell’art. 110 comma 6 che induca a ritenere non conformi al gioco lecito le new slot.

Per tale ragione, lo Stato Italiano che ha contribuito a creare tale incertezza, e che violando la buona fede e la tutela del legittimo affidamento che i gestori hanno riposto nell’operato di AAMS e dei suoi certificatori risulta esposto alle notevolissime azioni risarcitorie che tutti i gestori potrebbero avviare (e si tratterebbe di danni per miliardi di euro), deve avvertire la necessità di intervenire con urgenza, anche nella forma della decretazione d’urgenza da parte del Governo, adottando soluzioni coerenti con la rilevanza pubblicistica e sociale degli interessi coinvolti.

A TALE DOCUMENTO HANNO ADERITO ASSOTRATTENIMENTO, ASSOSLOT E I CONCESSIONARI AD ESSO ASSOCIATI (ATLANTIS WORLD GAMENET HBG )