Comunicazioni ai Soci

Chiusura estiva degli esercizi ed apparecchi comma 6 A

By 27 Luglio 2008No Comments


La Sapar ha inviato ai concessionari di rete la seguente lettera, chiedendo che siano predisposte le procedure necessarie ad evitare disagi e disservizi al momento della riapertura degli esercizi che osservino un perioodo di chiusura estiva suepriore ai 7 giorni.

La scrivente associazione, nell’interesse di tutte le aziende di gestione sue associate, si rivolge alle società concessionarie per la conduzione operativa della rete telematica per la gestione di apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 Tulps per rappresentare quanto segue:

– in seguito alla introduzione nel mercato ed alla messa in esercizio di apparecchi di nuova generazione c.d. comma 6 A la responsabilità in capo alle concessionarie di rete in ordine alla gestione delle procedure amministrative e di messa in esercizio degli apparecchi sono notevolmente aumentate, soprattutto in considerazione delle procedure automatiche di blocco della scheda di gioco conseguenti alla mancata lettura, degli apparecchi dotati di nulla osta di messa in esercizio, per oltre 7 giorni consecutivi;

– preso atto che dalla introduzione di tale innovazione tecnologica, utile alla migliore e più sicura offerta di gioco, consegue la necessità di implementazione delle procedure di esclusiva pertinenza del concessionario di rete anche al fine di evitare disservizi e disagi a danno dei punti di raccolta e delle imprese di gestione proprietarie dei singoli apparecchi collegati alla propria rete;

– preso atto che la riattivazione dell’apparecchio dovrebbe avvenire, in via ordinaria e in presenza di una buona organizzazione del servizio da parte del concessionario di rete, in pochi secondi;

– e tenuto conto che con l’approssimarsi del periodo estivo un elevato numero di esercenti osserveranno un periodo di chiusura, in conformità con le prescrizioni di legge sui pubblici esercizi, soprattutto per i mesi di agosto e settembre e che molti apparecchi di tipologia 6 A resteranno – per evidenti ragioni logistiche e commerciali – installati presso i pubblici esercizi sebbene non funzionanti e senza la certezza che sia possibile effettuare le relative letture per un periodo superiore a 7 giorni;

– e tenuto conto che da tale situazione potrebbero derivare, in assenza della previsione di adeguati provvedimenti, disagi organizzativi e disservizi per esercenti e gestori, con possibili periodi di non utilizzabilità degli apparecchi in caso di ritardi nella riattivazione da parte dei concessionari;

– ritenuto altresì opportuno richiamare l’attenzione su tali tematiche anche da parte dei gestori di apparecchi (mediante la pubblicazione della presente nel proprio sito www.sapar.info), ribadendo la necessità di effettuare la preventiva comunicazione del periodo di chiusura di ogni singolo esercizio, con la precisa indicazione del giorno di riapertura, anche al fine di facilitare le procedure già predisposte da ogni concessionario;

– e ritenuto soprattutto che, in caso di protratta inutilizzabilità degli apparecchi (per le fattispecie descritte) conseguente alla mancata organizzazione e quindi a responsabilità del concessionario (pur in presenza di idonea e tempestiva segnalazione del gestore e dell’esercente del periodo di chiusura), il concessionario inadempiente può essere considerato responsabile del conseguente mancato guadagno per esercente e gestore.
Pertanto premesso e ritenuto ci si permette di richiamare le Società in indirizzo, onde evitare a tutti gli interessati inutili e dannosi fraintendimenti, sulla necessità di implementare le proprie procedure organizzative, predisponendo un meccanismo automatico di riattivazione (ad es. tenendo conto del giorno di prevista riapertura) e/o aumentando per tali periodi (anche nelle giornate di sabato e domenica) il numero degli addetti per poter prevenire qualsiasi disagio e/o disservizio ad esercenti e gestori conseguenti al prevedibile notevole numero di richieste nel periodo indicato.

Va da sé che, in casi di disservizi significativi, esercente e gestore sarebbero legittimati a chiedere il risarcimento di danni, identificabile nel mancato guadagno e/o nel discredito commerciale, dovuti all’inadempimento del concessionario.

Pertanto, con la presente, l’Associazione Nazionale SAPAR, nell’interesse dei propri associati, chiede che tutti i concessionari in indirizzo predispongano le procedure necessarie ad evitare disagi e disservizi al momento della riapertura dandone evidenza con gli strumenti più idonei.
Distintamente.