Gli aspetti salienti dell’emendamento sono la salvaguardia gli apparecchi comma 6, parificandoli agli altri giochi di Stato, e la modifica del comma 9 lett. e) art. 110 Tulps, le cui disposizioni che si applicheranno solo in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a-b-c-d
Conseguentemente: Allarticolo 5, dopo il comma 9, inserire i seguenti: 9-bis.
Allarticolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931. n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: «escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» aggiungere le parole: «e gli apparecchi di cui al comma 6». 9-ter.
Larticolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente: "9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli alluso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 curo per ciascun apparecchio:
b) chiunque produce od importa, per destinarli alluso sul territorio nazionale. apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 curo per ciascun apparecchio;
c) sul territtorio nazionale. distribuisce od installa o comunque consente luso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed allle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 curo per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo luso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi. in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente luso in luoghi pubblici o apeti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio:
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e` preclusa allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita` di rilasciare allautore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e linstallazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.». 9-quater.
E’ abrogato il comma 547 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce, Ministero delleconomia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:
2007: + 6.500;
2008: 3.000;
2009: 3.000;
