Emanato il decreto AAMS che proroga i termini dirilascio dei nulla osta comma 6. Quelli di distribuzione potranno essere rilasciati entro il 15 dicembre 2007, quelli di esercizio entro il 31 dicembre 2007.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLAMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO,
dintesa con
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto larticolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto larticolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto larticolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto larticolo 110, commi 5 e 9, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dallarticolo 1, commi 85 e 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
Visto il decreto del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), dintesa con il Ministero dellinterno Dipartimento della pubblica sicurezza del 4
dicembre 2003, recante Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dintesa con il Ministero dellinterno Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, recante modifiche alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica contenute nel decreto del 4 dicembre 2003;
Considerato che, con decreto del Ministero delleconomia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dintesa con il Ministero dellInterno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 22 marzo 2007, è stato previsto il rilascio dei nulla osta di esercizio fino al 15 settembre 2007;
Considerato che elementi sopravvenuti possano determinare la non conformità di modelli di apparecchi per i quali sia già stata rilasciata certificazione di esito positivo della verifica tecnica;
Considerato che alcuni modelli di apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, risultano presentare
caratteristiche tecniche non rispondenti alle prescrizioni previste dal richiamato comma 6 e dalle disposizioni amministrative attuative del predetto articolo 110, comma 6, contenute nel decreto del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dintesa con il Ministero dellinterno Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003;
Considerato il numero particolarmente rilevante di apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6,
appartenenti ai richiamati modelli attualmente in esercizio, superiore alle 105.000 unità;
Prot. N. 971/CGV
Considerato che, ai sensi dellarticolo 2,comma 1,lettera a), del decreto 19 settembre 2006, a partire da 1° gennaio 2007 non sono stati più rilasciati nulla osta di distribuzione di apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Ritenuto obiettivo prioritario evitare che il ritiro di tali apparecchi dagli esercizi commerciali provochi la sostituzione degli stessi con apparecchi illegali, determinando indesiderabili effetti di rischio per la sicurezza pubblica, di riduzione della tutela dei consumatori nonché di contrazione delle entrate erariali,
Ritenuto che lobiettivo predetto possa essere conseguito esclusivamente attraverso la tempestiva sostituzione di tali apparecchi con ulteriori apparecchi per i quali sia già stata rilasciata certificazione di esito positivo della verifica tecnica;
Ritenuto, inoltre, che un processo programmato di sostituzione debba preparare le condizioni per la tempestiva messa in esercizio degli apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. predisposti in conformità alle disposizioni tecniche integrate con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dintesa con il Ministero dellinterno Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006;
Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra premesso e considerato, procedere ad un differimento dei termini di cui allarticolo 2 del decreto 19 settembre 2006 per il tempo indispensabile ad assicurare una adeguata disponibilità sul mercato di apparecchi rispondenti alle disposizioni tecniche del decreto del 4 dicembre 2003 e delle successive modificazioni ed integrazioni;
DECRETA
Articolo 1
1. Relativamente ad apparecchi di gioco prodotti in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delleconomia e delle finanze AAMS, dintesa con il Ministero dellinterno Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003 e per i quali sia stata rilasciata certificazione dell’esito positivo della verifica tecnica, AAMS, dalla data di efficacia del presente decreto, potrà rilasciare i nulla osta previsti dallarticolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, fino al 15 dicembre 2007 ed i nulla osta previsti dallarticolo 38, comma 5, della medesima legge, fino al 31 dicembre 2007.
2. Allarticolo 2, comma 3, lettera c), del decreto del Ministero delleconomia e delle finanze AAMS, dintesa con il Ministero dellinterno Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, le parole entro il 15 settembre 2007 sono sostituite dalle parole entro il 31 dicembre 2007.
Roma, 18 Luglio 2007
Il Capo della Polizia, Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza
f.to MANGANELLI
Il Direttore Generale dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
f.to TINO
