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Le sanzioni non tributarie si impugnano dinanzi il tribunale ordinario

By 1 Agosto 2008No Comments

A seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale, AAMS ha emanato una nota per specificare che l’impugnazione delle sanzioni amministrative non tributarie, irrogate dalla medesima Amministrazione, non deve più aver luogo dinanzi gli uffici finanziari bensì al tribunale ordinario.

OGGETTO:Sanzioni amministrative non tributarie irrogate da AAMS – Devoluzione al giudice tributario – Istruzioni operative.

1. Introduzione
Si fa seguito alla circolare n. 24, prot. n. 198/Strategie/UPN del 25 gennaio 2008, con la quale, tenuto conto di quanto affermato al riguardo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13902 del 14 giugno 2007, sono state fornite le istruzioni operative in merito alla determinazione della giurisdizione competente a conoscere le eventuali controversie derivanti dall’impugnazione delle sanzioni amministrative non tributarie, irrogate da questa Amministrazione.

Successivamente, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), con la sentenza, 5 – 14 maggio 2008, n. 130 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui detta norma “attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”.

Nella pronuncia citata, la Corte Costituzionale ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità fatta, peraltro, oggetto di commento dalla stessa circolare n. 24, prot. n. 198/Strategie/UPN del 25 gennaio 2008, per rappresentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sull’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, hanno espresso una posizione interpretativa che attribuisce alla giurisdizione tributaria sia le controversie concernenti i tributi che, in via residuale, quelle concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme non attinenti la materia tributaria.

Come già evidenziato, infatti, la Suprema Corte, in forza dell’esplicito disposto della norma richiamata, ha ritenuto sufficiente la natura finanziaria dell’organo competente ad irrogare la sanzione come criterio per incardinare le liti de quo dinanzi alle commissioni tributarie.

2. Nuovo orientamento
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha precisato che «l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. (…) La lettura che viene data dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, da parte degli interpreti, attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo, costituito dalla natura finanziaria dell’organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Essa, dunque, si pone in contrasto con l’art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale».

Ne deriva – secondo la Corte Costituzionale – che le fattispecie sottoposte alla cognizione del giudice tributario «devono ritenersi imprescindibilmente collegate» alla «natura tributaria del rapporto» e che la medesima non può essere ancorata «al solo dato formale e soggettivo, relativo all’ufficio competente ad irrogare la sanzione».

Con la predetta sentenza, 5 – 14 maggio 2008, n. 130 la Corte Costituzionale ha, pertanto, definitivamente risolto la portata interpretativa della disposizione più volte citata, e ne ha definito il perimetro di applicazione, riconducendolo alle sole liti di natura squisitamente tributaria concernenti, quindi, sanzioni amministrative tributarie.
Pertanto, mutuando l’orientamento espresso nella sentenza de qua alle sanzioni amministrative irrogate da questa Amministrazione, ne consegue un mutamento nell’indirizzo interpretativo fornito, in precedenza, con la richiamata circolare n. 24.

Ne deriva che, gli Uffici di questa Amministrazione, ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie concernenti l’impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate da AAMS, saranno tenuti a valutare, come parametro di discrimine tra le diverse fattispecie sanzionatorie, la sussistenza, in via prioritaria, della natura tributaria delle vicende cui la sanzione stessa inerisce.

In applicazione del citato criterio, quindi, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie quelle fattispecie sanzionatorie che attengono a liti connesse al pagamento di tributi, riconducendo nella giurisdizione dei tribunali ordinari tutte le altre impugnazioni avverso sanzioni amministrative non tributarie.

3. Profili procedurali
Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, si delineano, di seguito, le iniziative procedurali da intraprendere con riferimento alle vicende processuali al momento pendenti innanzi ai giudici tributari, e derivanti dalle impugnazioni di atti a contenuto sanzionatorio emessi dagli Uffici di AAMS.
Preliminarmente, si osserva che la questione concernente il difetto di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, può essere sollevata dinanzi alle Commissioni Tributarie, in ogni stato e grado del processo, dalla parte o rilevata d’ufficio dal giudice.

L’unica eccezione a tale ipotesi è rappresentata dal c.d. “giudicato interno” che si costituisce nel momento in cui viene emessa una sentenza il cui capo concernente la questione della sussistenza della giurisdizione della Commissione tributaria non è stato oggetto di impugnazione (c.d. acquiescenza parziale).

Il difetto di giurisdizione può, quindi, essere eccepito o rilevato anche dopo il primo grado di giudizio, così come può essere riproposto nei gradi successivi, se nel primo grado è stato respinto.

Diversamente, nel caso in cui l’iter processuale innanzi alla Commissione tributaria sia giunto nella fase della trattazione del merito della controversia inerente l’irrogazione di sanzioni amministrative da parte di AAMS, la questione del difetto di giurisdizione del giudice tributario potrà, con una consequenziale sentenza di 1° grado che non ha deciso sul tema della giurisdizione, essere proposta in appello.

Nel caso in cui la Commissione tributaria adita dal ricorrente dichiari l’assenza della propria giurisdizione, quest’ultimo potrà riassumere il processo davanti al giudice competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza, effettuata a cura della segreteria della Commissione alle sole parti costituite, pena l’estinzione del processo.

Circa il predetto termine per la eventuale riassunzione, si ritiene, per ragioni di compatibilità, che alla fattispecie debba applicarsi quanto indicato nell’art. 367, co. 2, c. p. c..
Nell’ipotesi in cui il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria, al contrario, sia rilevato dalla parte ricorrente, tenuto conto dell’indirizzo interpretativo manifestato dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 130 del 5 – 14 maggio 2008, l’Ufficio dell’Amministrazione, anche al fine di deflazionare il contenzioso pendente dinanzi agli organi di Giustizia Tributaria, potrà depositare, presso la segreteria della Commissione, una memoria atta a condividere la questione rappresentata dal ricorrente.

Si fa presente, altresì, che la scrivente Direzione resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento necessario per l’applicazione della presente circolare a eventuali fattispecie, concernenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative, che possano presentare profili dubitativi di applicazione.

IL DIRETTORE PER LE STRATEGIE
Gabriella Alemanno