Comunicazioni ai Soci

Sospensione temporanea Nulla Osta d’esercizio comma 7: invariata la procedura

By 22 Dicembre 2008No Comments

In riferimento agli adempimenti a cura degli operatori per quanto riguarda gli apparecchi comma 7, si specifica che si è atteso sino ad oggi di pubblicare l’informativa inerente – che per altro è rimasta invariata rispetto allo scorso anno – in quanto si attendeva entro questa settimana l’inserimento di alcune modifiche già da tempo allo studio da parte della Amministrazione.
In mancanza di notizie ufficiali ad oggi si confermano le modalità e le scadenze come di seguito riportato.

Il 31 dicembre scade termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione di sospensione temporanea del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi comma 7, necessaria per evitare di pagare le imposte per l’intero anno 2009 sulle macchine disinstallate.

La procedura rimane quella stabilita dalla circolare n.2/2005 Aams: l’operazione è effettuata dal gestore presentando al competente Ufficio di AAMS il Modulo 3-C7 (Allegato 4) disponibile nel sito www.aams.it, unitamente all’applicazione informatica necessaria alla compilazione del CD-ROM, ovvero altro supporto informatico, contenente l’elenco e le informazioni degli apparecchi per i quali è richiesta la sospensione del predetto nulla osta. Insieme al modulo ed al supporto informatico deve essere riconsegnato, per ciascun apparecchio, il relativo nulla osta per la messa in esercizio (in originale).

Per gli apparecchi validamente acquisiti a sistema, presenti nel predetto CD-ROM, è automaticamente prodotto un Attestato di detenzione che assevera lo status dell’apparecchio con l’indicazione del luogo di detenzione del medesimo durante il periodo di disinstallazione, dichiarato dal titolare del nulla osta.

Per quegli apparecchi, invece, non acquisiti a sistema a causa di errori invalidanti presenti nella comunicazione dei dati, è emesso un apposito report – prontamente comunicato dall’Ufficio al titolare del nulla osta – contenente le criticità emerse in fase di verifica.

In tale ultimo caso, per i suddetti apparecchi non è emesso alcun Attestato di detenzione ed il relativo nulla osta non è sospeso ai fini fiscali se entro trenta giorni dalla comunicazione del suddetto rapporto e, in ogni caso prima della fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di comunicazione della dichiarazione di sospensione temporanea, non sono definitivamente sanati gli errori segnalati.

Il titolare del nulla osta temporaneamente sospeso che intende procedere alla reinstallazione dell’apparecchio presso un esercizio pubblico, aperto al pubblico ovvero presso un circolo od associazione di qualunque specie, deve presentare al competente Ufficio di AAMS un’apposita richiesta formulata mediante il Modulo 2-C7 (Allegato 3), unitamente all’Attestato di detenzione.

Si ricorda inoltre che qualora l’apparecchio venga reinstallato prima del 1° marzo 2009, ovvero la sospensione del relativo nulla osta non fosse validamente acquisita a sistema nei termini sopra menzionati, l’imponibile forfetario previsto per la tipologia di apparecchio in questione non potrà essere frazionato e le imposte dovranno essere corrisposte per l’intero.