Comunicazioni ai Soci

Chiarimenti sulla certificazione dei requisiti dei “terzi raccoglitori”

By 25 Giugno 2009No Comments

In questi giorni è pervenuta ai gestori di apparecchi del comma 6 la richiesta di alcuni concessionari di rete di autocertificare il possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Direttore Generale di Aams del 17 maggio 2006 (c.d. decreto terzi raccoglitori).

Si fa innanzitutto notare che i concessionari che non hanno chiesto in questi giorni il medesimo adempimento è solo perché hanno preteso già dalla emanazione del decreto tale dichiarazione da parte dei gestori con essi contrattualizzati o hanno inserito i requisiti medesimi tra le premesse del contratto (come è facile rilevare dagli schemi di contratto in uso dai vari concessionari).
Entrando nel merito della dichiarazione è richiesto di autocertificare:
1. il possesso della licenza di cui all’art. 86 Tulps:
sin dal 2001 gli associati Sapar sono possessori della predetta licenza è infatti dal 2001 (e ad ogni cambio di normativa) che la Sapar ha inviato ai propri iscritti la modulistica – DIA – per ottenere la licenza da gestore (gestione indiretta oggi prevista all’art 86 comma 3 lett. B); peraltro si tratta di requisiti già autocertificati in diverse occasioni (stipula del contratto, alla richiesta di nulla osta per apparecchi c. 7, ecc…);
2. per quanto attiene l’insussistenza di alcuni particolari reati negli ultimi 5 anni deve essere evidenziato che è richiesta non solo la mancanza di sentenze passate in giudicato, ma l’assenza di rinvio a giudizio:
bisogna fare attenzione nel rendere dichiarazione al fatto che non è prevista la citazione diretta a giudizio, ma il rinvio a giudizio (ad esempio la truffa semplice è soggetta a citazione a giudizio, nelle ipotesi di truffa aggravata è necessaria udienza preliminare e per questo vi è rinvio a giudizio);
si tratta comunque di ipotesi di reati gravi che sicuramente non riguardano iscritti Sapar;
3. la mancanza di procedure fallimentari o concorsuali negli ultimi 5 anni.
4. l’insussistenza di provvedimenti amministrativi sanzionatori per illeciti di cui all’art. 110 tulps c. 9 lett. A, B, C, D; sul punto appare necessario precisare che:
il provvedimento sanzionatorio non è il solo verbale degli agenti, ma è la ordinanza-ingiunzione di pagamento di Aams, che diventa definitiva con l’esaurimento dei gradi di impugnazione della ordinanza, pertanto è possibile affermare che il requisito è posseduto da chi
• ha pagato in misura ridotta (nei primi 60 giorni) in questo caso l’ordinanza ingiunzione non è emessa
• ha impugnato la ordinanza ingiunzione; se il processo di primo, secondo grado o il ricorso per Cassazione non è ancora estinto e l’atto non è quindi definitivo.
Onde evitare fraintendimenti (si tratta di una interpretazione della norma sulla quale non è mai intervenuto un chiarimento in senso opposto da parte dalla P.A. sebbene richiesto già dalla pubblicazione del decreto) e per eccesso di cautele si potrebbe integrare la dichiarazione scrivendo a margine del modello prestampato in corrispondenza di tale requisito, a seconda dei casi “Pagamento in misura ridotta” oppure “Pende impugnativa”.
Conseguenze:
Il decreto prevede che in assenza di dichiarazione o mancando alcuni requisiti, il concessionario debba procedere alla risoluzione del contratto che comporta, come è noto, la revoca dei nulla osta posseduti.
La tutela che è possibile azionare a riguardo è di natura civilista e consiste nella azione innanzi al giudice civile per far valere la illegittimità della risoluzione contrattuale e data la gravità di una eventuale risoluzione è possibile richiedere idonee garanzie cautelari immediate al giudice civile.