Comunicazioni ai Soci

Controlli ISI anno 2005

By 20 Gennaio 2009No Comments

Gli avvisi che sono in corso di notifica da parte degli Uffici Regionali Aams in questi giorni sono relativi all’ISI 2005 e sono emessi dagli uffici in base a quanto risulta nelle banche dati Aams.
(continua)

Si tratta di comunicazione dei dati in possesso della banca dati Aams che potrebbero risultare inesatti e quindi rivedibili se entro 30 GIORNI dal ricevimento si presentano all’Ufficio i chiarimenti del caso e idonea documentazione a sostegno.
(Es. una ricevuta da cui sia possibile dimostrare l’avvenuta riconsegna nei termini dei nulla osta).
Va chiarito che un eventuale ricorso alla Commissione Tributaria è possibile solo nei confronti della cartella esattoriale, ma per far valere in sede di giudizio motivi di merito (sulla esistenza o meno del debito dell’imposta) è necessario avere esposto all’Aams nel termine di 30 giorni le proprie ragioni.
Molti di questi avvisi riportano una situazione non perfettamente aderente alla reale situazione.
In particolare è possibile che non sia tenuto conto di nulla osta riconsegnati entro il 15.03.2005: in questi casi non dovrebbero esserci difficoltà alla rettifica dei dati da parte di Aams.
Molti hanno saputo in ritardo del cambiamento delle modalità di liquidazione dell’imposta, perché la Circolare 1/COA/ADI/2005 reca data 9 febbraio 2005 e pone un termine, il 15 marzo 2005, per la riconsegna dei nulla osta di messa in esercizio di apparecchi mai installati in precedenza – cioè per i quali non era mai stata presentata la dichiarazione di prima installazione ad Aams secondo le modalità indicate dalla precedente Circolare n. 2/COA/DG/2003.
Tale termine è oggettivamente più breve di quello previsto dallo Statuto del Contribuente Legge 27 luglio 2000, n. 212 Art. 3 comma 2 ove si prevede che "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".
Quindi è possibile avanzare la richiesta di considerare comunque assolto l’obbligo di riconsegna validamente (senza che ciò comportasse l’obbligo di versare l’ISI per tutto l’anno) per i nulla osta per i quali non era mai stata presentata la dichiarazione di prima installazione ad Aams, restituiti entro il 10 aprile 2005 (60 giorni dal 9 febbraio).
Su questo ultimo punto la Segreteria sta predisponendo un interpello alla Direzione Generale dell’Aams per avere una posizione ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria competente.
E’ disponibile nell’area riservata un modello di memoriaControlli ISI 2005, da adeguare caso per caso, per chiedere la rettifica dei dati.