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Il testo definitivo del Decreto Balduzzi

By 13 Settembre 2012No Comments

Pubblichiamo il testo definitivo del Decreto Balduzzi, relativamente alla parte inerente i giochi. Come si noterà numerose sono le variazioni rispetto alla bozza presentata in Consiglio dei Ministri il settembre. In particolare, la norma sulle distanze è stata sostituita da un piano di ricollocazione dei punti vendita che offrono apparecchi da intrattenimento, relativo alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.


Art. 7  

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di  prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva   non agonistica

(…)

  4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il  gioco  con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e   di   rappresentazioni   teatrali   o   cinematografiche   rivolte prevalentemente  ai   giovani.   Sono   altresi’   vietati   messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su  giornali, riviste,   pubblicazioni,   durante   trasmissioni    televisive    e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e  teatrali,  nonché via internet nei quali  si  evidenzi  anche  solo  uno  dei  seguenti elementi:

  a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

  b) presenza di minori;

  c) assenza di formule di avvertimento  sul  rischio  di  dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell’indicazione della  possibilità di consultazione di note informative sulle  probabilità  di  vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della  legislazione  vigente,  dalla  Agenzia  delle  dogane  e   dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

  5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità  di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui  tagliandi  di tali giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare  é  tale  da non potere essere contenuta nelle dimensioni  delle  schedine  ovvero dei  tagliandi,  questi  ultimi  devono  recare  l’indicazione  della possibilità di consultazione di note informative sulle  probabilità di vincita pubblicate  sui  siti  istituzionali  dell’Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,   successivamente   alla   sua incorporazione, ai sensi della legislazione  vigente,  dalla  Agenzia delle dogane e dei monopoli,  nonché  dei  singoli  concessionari  e disponibili presso i  punti  di  raccolta  dei  giochi.  Le  medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli  apparecchi  di cui all’articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule  devono  essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale  in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo  110,  comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al  regio  decreto  n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui  si  esercita  come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule  devono  altresì  comparire  ed essere chiaramente leggibili all’atto di  accesso  ai  siti  internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.

  6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma  4  e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario é diffuso sono  puniti  entrambi  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L’inosservanza  delle disposizioni  di  cui  al  comma  5  é  punita  con   una   sanzione amministrativa pecuniaria pari  a  cinquantamila  euro  irrogata  nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5, relative agli apparecchi di cui al  citato  articolo  110,  comma  6, lettere a) e b), la stessa  sanzione  si  applica  al  solo  soggetto titolare della sala o del  punto  di  raccolta  dei  giochi;  per  le violazioni nei punti di vendita in cui  si  esercita  come  attività principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione  delle  sanzioni é competente l’Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della  legislazione vigente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che  vi  provvede  ai sensi  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive modificazioni.

  7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal  1° gennaio 2013.

  8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui  all’articolo 24, commi 20, 21 e 22,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111,  é vietato l’ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale  bingo,  nonché  nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del  testo  unico  di  cui  al regio decreto n. 773 del 1931, e nei  punti  di  vendita  in  cui  si esercita come attività principale  quella  di  scommesse  su  eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto  é punita ai sensi  dell’articolo  24,  commi  21  e  22,  del  predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il  titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del  punto  di  offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età  mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

  9. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,  a  seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  di intesa con la Società italiana degli autori ed  editori  (SIAE),  la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia  di finanza, pianifica  su  base  annuale  almeno  cinquemila  controlli, specificamente  destinati  al  contrasto  del  gioco  minorile,   nei confronti  degli  esercizi  presso  i  quali  sono   installati   gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono  svolte attività di scommessa  su  eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici  primari  e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.

Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti  attività  possono essere  segnalate  da  parte  degli  agenti  di  Polizia  locale   le violazioni delle norme in materia di giochi  con  vincite  in  denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a  legislazione  vigente,  nei  luoghi  deputati  alla  raccolta  dei predetti  giochi.  Le  attività  del  presente  comma  sono   svolte nell’ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  10. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,  a  seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  in funzione  della  sua  competenza  decisoria  esclusiva  al  riguardo, provvede a pianificare, tenuto  conto  degli  interessi  pubblici  di settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento  del  relativo gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante  gli  apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di  cui al regio decreto n. 773  del  1931,  che  risultano  territorialmente prossimi  a  istituti  scolastici  primari  e  secondari,   strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni  operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico  bandite successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del  presente  decreto  e  valgono,  per  ciascuna  nuova concessione,  in  funzione  della  dislocazione  territoriale   degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti  alla  data  del  relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene  conto  dei  risultati conseguiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo,  ivi  incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze  regionali o nazionali.