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In relazione agli accertamenti in atto da parte dell’Agenzia delle Entrate presso le aziende di gestione, la Sapar fa osservare che la percentuale di restituzione al giocatore del 75% non costituisce un parametro di riferimento assoluto per la determinazione delle spettanze dei terzi incaricati alla raccolta (gestori ed esercenti), in quanto si tratta di una percentuale minima e non fissa, rispetto alla quale gli scostamenti a favore del giocatore possono essere anche significativamente superiori a detta percentuale minima.
Pertanto, la richiesta dell’Agenzia delle Entrate è da riferirsi alle vincite effettivamente corrisposte da ogni singolo apparecchio, fermo restando che deve essere cura del gestore fornire gli adeguati riscontri documentali.
