Di seguito pubblichiamo il testo delle domande e delle risposte ai quesiti formulati sulla recente riforma del comma 7 durante i secondi Stati Generali dell’Amusement tenutisi in data 5 Luglio 2021
Le regole tecniche da determina del 18/5 vanno emanate entro 60 gg ? Quindi entro il 18/7?
Non è un termine perentorio, comunque saranno emanate quanto prima.
Per gli stagionali: il pagamento di tutti i NOE, si proseguirà con il pagamento dal giorno del ritiro come precedente, o come per i meccanici vecchi paghremo al 50%?
Per gli stagionali non è cambiato nulla.
è stata sottolineata la discriminazione tra apparecchi (calcetto flipper etc) installati in sala giochi e apparecchi installati in locali generalisti (bar etc) per cui non vale autocertificazione?
E’ stata sottolineata
- Per quanto riguarda i prodotti che oggi non hanno più un produttore, perché nel frattempo è fallito o ha deciso di chiudere, ritengo non praticabile (stante quanto scritto nel Decreto 18 maggio e la Determina 1 giugno) l'idea di far diventare produttore un gestore noleggiatore costringendolo a pagare l'iscrizione al futuro registro spendendo 2500 euro e poi anche a pagarsi le varie omologhe previste per i giochi che ha nel proprio parco apparecchi
Non è detto che il gestore che fa l’omologa in caso di fallimento o chiusura delle ditta produttrice sia considerato “produttore” ai fini del futuro Registro Unico. E’ un punto su cui si può chiedere un chiarimento comunque.
- Non è stata fatta chiarezza anche su altri punti controversi come il sottomettere a nulla osta tutti gli Am che avevano un certificato di uso e non come per i comma 7 a) e c) che il Noè era certificato di detenzione e per non pagare la l'Isi andavano restituito temporaneamente ad Adm ogni fine anno. Le due tipologie erano gestite da due decreti diversi
E’ stato chiesto un chiarimento in ordine alla predisposizione di una procedura alternativa atta alla sospensione dell’Isi per il 2022 per tutti gli apparecchi, anche per gli attuali meccanici per i quali non erano previsti nulla osta, analogamente a come succede oggi per gli apparecchi dotati di nulla osta.
Aspettando le regole tecniche che cosa facciamo ?? possiamo vendere calciobalilla/carambole etcc
La Determina dice che gli apparecchi prodotti o importati a far data dal 1° Giugno 2021 sono sottoposti alle nuove regole tecniche e quindi devono essere soggetti ad omologa. Conseguentemente attualmente i medesimi non possono essere commercializzati ai fini dell’installazione.
Per effettuare un'omologa di un apparecchio (flipper di 10 anni fa) l'apparecchio campione va lasciato all’Ente?
In base alle informazioni in nostro possesso questa tipologia di apparecchi già ora non necessita di presentazione dell’apparecchio campione, comunque è stato chiesto un chiarimento in ordine a quali tipologie di apparecchi saranno sottoposte ad omologa “light”.
Per il comparto degli annuali che hanno pagato per intero senza ricevere scontistica e sono stati aperti pochi mesi del 2020 in molti si stanno chiedendo questa cosa anche considerando il pagamento 2021 alla luce dell’incertezza al sul parco macchine esistente
Il parco macchine regolarmente esistente è pienamente legale fino al 31/12/2021 quindi per Adm anche per l’Isi non cambia nulla per il 2020 e per il 2021.
Per l'anno 2020 abbiamo fatto regolare richiesta di risarcimento su modulistica ADM. Non abbiamo mai ricevuto risposta. Intendo IVA ISI
Per Adm, nonostante le ripetute richieste delle Associazioni, non si ha diritto a rimborsi o compensazioni per gli anni 2020 e 2021.
Leggere bene il Registro Unico sui produttori - c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, letterea), numero 1), c) numero 1) ed m); se non c’è tale registro come funziona la faccenda?
Fino all’emanazione del decreto attuativo sul Registro Unico non sussiste alcun obbligo per il produttore di soli comma 7 di iscrizione al medesimo.
